Integrativa sprint con sanzioni al minimo

La correzione entro 90 giorni costa 27,78 euro oltre al ravvedimento dei versamenti inferiori al dovuto
Dichiarazione integrativa di Unico 2016 con sanzione fissa solo se regolarizzata entro i 90 giorni. Superato tale termine, si applica la sanzione proporzionale prevista in caso di dichiarazione infedele, che va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
L’intervento nei 90 giorni 
L’agenzia delle Entrate in diversi interventi di prassi (da ultimo il comunicato stampa del 18 dicembre 2015, n. 196) ha equiparato la dichiarazione integrativa inviata nei 90 giorni dalla scadenza a una dichiarazione tardiva (si veda l’altro pezzo in pagina). 
Perciò, la presentazione di un’integrativa entro il 29 dicembre permette di regolarizzare errori od omissioni compiuti nella predisposizione del modello originario con il pagamento – in ravvedimento operoso – di 1/9 della sanzione minima di 250 euro (pari a 27,78 euro). 
Se dall’integrazione emerge anche che è stato fatto un minor versamento (o la riduzione di un credito già utilizzato) si applica – in aggiunta a quella fissa – anche la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/97, anch’essa riducibile con ravvedimento operoso. In questi casi, quindi, la correzione si perfeziona con il compimento nei 90 giorni delle seguenti operazioni:
invio della dichiarazione integrativa;
versamento della sanzione in misura fissa pari a 27,78 euro per sanare l’infedeltà dichiarativa;
pagamento del maggior debito scaturente dalla dichiarazione in ravvedimento operoso con sanzione al 30% a cui vanno sommati gli interessi legali (che vanno dalla data di versamento del saldo al giorno in cui avviene il ravvedimento).
Inoltre, la presentazione di un’integrativa per sanare l’infedele dichiarazione può rendere necessario il ravvedimento anche per gli acconti relativi al tributo a valere sull’annualità d’imposta successiva.
L’integrativa dopo i 90 giorni 
Oltrepassato il termine di 90 giorni, l’infedeltà dichiarativa torna a essere sanzionata secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/97, cioè dal 90 al 180% della maggior imposta. 
Un ravvedimento oltre i 90 giorni, nell’ipotesi in cui l’infedeltà dichiarativa venga sanata entro il termine del 30 settembre 2017, potrebbe così costare l’11,25% (1/8 del 90%), contro il 3,75% che risulta dovuto in caso di correzione entro il 29 dicembre prossimo. Il tutto a condizione che l’errore che si intende regolarizzare non sia tra quelli rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/73). In quest’ultimo caso, infatti, il ravvedimento va calcolato tenendo a riferimento solo la sanzione per omesso o tardivo versamento (30%) e non quella dell’infedele dichiarazione. 
Va peraltro sottolineato come negli interventi di prassi dell’Agenzia (comunicato stampa del 18 dicembre 2015, n. 196, e circolare 11/E/2010) non appaia in maniera netta la determinazione del quantum dovuto in ravvedimento operoso. Dal tenore letterale delle indicazioni delle Entrate, potrebbe sembrare che quando si fa l’integrativa di un modello infedele oltre i 90 giorni (ma lo stesso vale per la tardiva), venga sanzionata sia l’infedeltà dichiarativa sia l’omesso versamento delle imposte nella misura del 30 per cento. A parere di chi scrive, tuttavia, questa soluzione non sarebbe accettabile sul piano logico-sistematico; se il contribuente compie un’infedeltà dichiarativa non è ragionevole l’applicazione anche delle sanzioni da omesso versamento. Lo confermano le lettere di compliance inviate dalle Entrate sul 2012, nonché il calcolatore sul sito dell’Agenzia dove l’unica sanzione da ravvedere rimane quella per l’infedele dichiarazione.
Da rimborso a credito 
Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa anche per trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione (articolo 2, comma 8-ter, del Dpr 322/98). La possibilità concessa, però, funziona solo in un senso: prevede esclusivamente il passaggio dal rimborso alla compensazione e non viceversa.
Ai fini dell’integrazione di Unico, è necessario modificare la dichiarazione originaria, barrando la casella specifica inserita nel frontespizio e, successivamente, creare il file telematico, procedendo nell’invio. Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.
Fonte: Il sole 24 ore autore Lorenzo Pegorin

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