Le mancate opzioni si sanano con Unico

Tra gli errori che possono essere commessi nell’invio del modello Unico, c’è anche quello legato all’omessa comunicazione delle opzioni per regimi fiscali agevolati. In questo caso, non è del tutto chiaro quali siano le modalità e i termini entro cui è possibile rimediare. 
Il Dlgs 175/2014 ha previsto per alcuni regimi opzionali di tassazione (trasparenza, consolidato, tassazione Irap dei soggetti Irpef e tonnage tax) un unico termine per la comunicazione dell’opzione, disponendo che quest’ultima debba essere esercitata “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”. 
Perciò, non è più prevista la compilazione di un modello di comunicazione. Ad esempio, in Unico 2016 andrebbero comunicate le opzioni e i rinnovi per il triennio 2016-18. 
La modifica mal si coordinerebbe con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012). Prima del Dlgs 175, infatti, il contribuente che avesse tenuto un comportamento concludente coerente con il regime opzionale che intendeva adottare, omettendo unicamente l’adempimento formale della comunicazione, avrebbe potuto sfruttare la remissione in bonis per regolarizzare la propria posizione. Per farlo, bastava inoltrare la comunicazione entro il termine di presentazione del modello Unico successivo all’omissione e versare contestualmente la sanzione pari a 258 euro. 
Le modifiche introdotte dal Dlgs 175 hanno determinato una diversa modalità di comunicazione dell’opzione, ma non ne hanno mutato la sostanza. Quindi, pur in assenza di un coordinamento con la normativa sulla remissione in bonis è da ritenere che la violazione di cui si discute possa essere regolarizzata avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Ciò a condizione, ovviamente, che siano stati rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa specifica del regime opzionale che si intende adottare. 
Potrebbe essere utilizzata, quindi, una dichiarazione integrativa, sulla cui natura è però necessario interrogarsi. La tesi più condivisibile è quella che la ritiene assimilabile a una integrativa a favore ex articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98. Il mancato esercizio o rinnovo dell’opzione in Unico 2016, pertanto, sarebbe sanabile tramite un Unico integrativo da inviare entro il 30 settembre 2017. 
Meno sostenibile, in assenza di una pronuncia ufficiale al riguardo, è la tesi che assimila la dimenticanza dell’opzione a un “errore”, e che quindi fa ricadere tale fattispecie nel comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/98 (con possibilità di intervenire nel più ampio termine ivi previsto). Infatti, anche se il mancato esercizio dell’opzione può avvenire per una svista, tecnicamente si configura più come una scelta del contribuente che come un errore di compilazione. Quanto all’aspetto sanzionatorio, l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria dovrebbe ancora essere punita con una sanzione fissa nella misura oggi in vigore di 250 euro (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/97).
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini

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