Penalità sul modello «tardivo» dimezzate nei primi 30 giorni


Dichiarazioni tardive nei 90 giorni alla prova delle nuove sanzioni. Con Unico 2016 entrano in vigore le novità del Dlgs 158/2015 che impattano anche sulle dichiarazioni tardive che verranno presentate entro il prossimo 29 dicembre. Vediamo di cosa si tratta.

Secondo il fisco (circolare 23 del 1999) la dichiarazione originariamente omessa e presentata entro 90 giorni dal termine ordinario (la cosiddetta “tardiva”), può essere sanata pagando la sanzione di 25 euro (1/10 di 250 euro) per la tardività e il 3,75% (1/8 del 30%) della sanzione inerente l’omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute. 
Sul piano pratico nulla cambia per effetto della riduzione della sanzione base, che dal 1° gennaio è scesa da 258 euro a 250 euro, dato che in passato occorreva arrotondare l’importo dovuto per la sanzione ridotta all’unità di euro inferiore. 
Dal 1° gennaio 2016, però, cambiano le regole per identificare la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione che, secondo le precedenti indicazioni delle Entrate, è alla base dell’applicazione della lettera c), comma 1, dell’articolo 13 del Dlgs 472/97. In passato, infatti, la sanzione fissa era sempre pari a 258 euro (ora 250 euro) mentre oggi il comma 1 dell’articolo 1 del Dlgs 471/97 prevede ulteriormente che «se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500» (1.000 per l’Iva). Letteralmente, quindi, la sanzione minima base per la dichiarazione tardiva presentata entro 90 dal termine e da cui non risultino imposte dovute è di 150 euro e a ragion di logica è su questo importo che si dovrebbe applicare la riduzione a 1/10 (quindi 15 euro). 
Le Entrate hanno equiparato sul piano sanzionatorio la dichiarazione integrativa inviata entro 90 giorni dal termine originaria a una dichiarazione tardiva. In questo caso, sempre per le Entrate, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di 1/9 della sanzione fissa (circolare 23/E/2015) oltre alla necessità di regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute (si veda l’altroarticolo in pagina). 
A prescindere dai pochi euro di differenza del risultato tra tardiva e integrativa nei 90 giorni, resta un quadro che non sembra razionale. Infatti, chi – pur avendo presentato la dichiarazione nei termini – ha commesso un errore e lo regolarizza spontameamente, risulta penalizzato rispetto a chi – avendo del tutto omesso la dichiarazione alla scadenza – vi provvede entro 90 giorni. 
Un ulteriore, nuovo aspetto da considerare attiene alla modifiche apportate all’articolo 7 del Dlgs 472/97, che disciplina i criteri generali di determinazione della sanzione amministrativa. È stato infatti previsto che in caso di presentazione di una dichiarazione originariamente omessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, la sanzione di riferimento sia ridotta della metà. La disposizione, data la collocazione normativa e il suo tenore letterale, pare applicarsi anche alle violazioni dichiarative. Se questa conclusione sarà confermata dalle Entrate, quindi, la dichiarazione omessa al 30 settembre e presentata entro 30 giorni dallo stesso termine (30 ottobre), sconterà la sanzione ridotta di 125 euro (250 euro rapportata al 50%) sulla quale troverebbe applicazione l’abbattimento a 1/10. Per le dichiarazioni presentate tardivamente entro 30 giorni senza debito d’imposta, la riduzione a 1/10 andrà applicata a 75 euro (150 euro diviso due).
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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