Più tempo per presentare un’integrativa a favore

Doppio binario per la compensazione dei crediti
Finalmente si può ritrattare la dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine della dichiarazione successiva. Il Dl 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta 249 di ieri, riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative, modificando l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 322/1998. 
Il nuovo comma 8 fissa il principio che la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) risulta ritrattabile sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento
Resta «salva l’applicazione delle sanzioni e fermo restando l’applicazione dell’articolo 13» del Dlgs 472/1997, cioè le disposizioni in tema di ravvedimento operoso. In sostanza, viene confermato il principio che l’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998 è la norma generale in tema di dichiarazioni integrative, così che tutte le altre, compresa quella sul ravvedimento operoso, rappresentano delle species. Tutto ciò si ricavava già prima: bastava leggere l’articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2015 sul differimento dei termini di decadenza (e la circolare 31/E/2013) per comprendere che anche la previsione del comma 8-bis - cioè quella che disponeva espressamente la possibilità di utilizzo del credito in compensazione in presenza di dichiarazione integrativa inviata entro l’anno successivo - risultava una species del più ampio genus delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. Il problema è nato dalla sentenza 13378/2016 della Cassazione a Sezioni Unite, che non ha riconosciuto questo principio e ha reso necessario il nuovo intervento. Il Dl (nuovo comma 8-bis) dispone inoltre specifiche disposizioni sulla compensazione. Il credito che deriva da una dichiarazione integrativa a favore (redditi, Irap e sostituti) risulta compensabile. Tuttavia se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per eseguire «il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa». Si rileva che il concetto di «debito maturato» non è lo stesso di «debito relativo al periodo d’imposta». Ad ogni modo, se ne ricava che il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore è liberamente compensabile se la stessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, mentre se l’integrativa viene presentata dopo, la compensazione incontra le limitazioni sopra specificate. Per l’emendabilità della dichiarazione Iva vengono invece stabilite delle regole diverse. Le dichiarazioni integrative Iva, sia a favore che a sfavore, sono emendabili entro i termini di decadenza dell’accertamento. Viene però previsto che solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo risulta compensabile oppure scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale. Lo stesso credito Iva può anche essere richiesto a rimborso, se ci sono i requisiti di legge. Risulta, quindi, che per il recupero dell’Iva derivante da una integrativa a favore presentata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo occorre attivarsi fuori dal circuito dichiarativo (con tutte le problematiche che emergono dalla giurisprudenza circa l’individuazione dei termini). Il che, comunque, è assurdo, una volta affermato per legge il principio di ritrattabilità della dichiarazione a favore del contribuente nei termini di decadenza dell’accertamento. 
Il Dl stabilisce, infine, che la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative (anche a favore) fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa, ma (questa è la novità) «per i soli elementi» oggetto dell’integrazione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto
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La soluzione legislativa arrivata con il Dl fiscale 193/2016 varato dal Governo per le dichiarazioni rettificative a favore del contribuente presenta degli aspetti operativi che vanno analizzati.
Il momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione rettificativa a favore riguardo le imposte dirette, Irap e i sostituti d’imposta impatta sulle modalità con cui il credito che ne scaturisce può essere utilizzato in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. Se la rettificativa a favoreè presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (quindi nello stesso termine breve che era prima disciplinato dal comma 8-bis ora abrogato), il credito può essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente è presentata oltre tale termine ed entro quello di accertamento, il credito che ne scaturisce può comunque essere usato in compensazione ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa. La nuova disposizione prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto a indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dall’integrativa nonché l’ammontare dello stesso credito eventualmente già utilizzato in compensazione. La peculiarità della procedura sta, quindi, nel fatto che in caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa a favore oltre il termine “breve”, il credito che ne scaturisce sconta una possibilità di compensazione differita. È da ritenere che la motivazione di tale postergazione e l’obbligo in capo al contribuente di tracciare la maturazione e la consumazione del credito nella dichiarazione, sia da ricercare nella necessità di consentire al sistema automatizzato di controllo del fisco di monitorare correttamente tale valore in modo da evitare l’invio di eventuali comunicazione di irregolarità errate. Anche se la disposizione non lo prevede espressamente resta, ovviamente, salvo il diritto del contribuente a chiedere il rimborso del credito che scaturisce dalla rettificativa a favore. Le regole che abbiamo tracciato dovrebbero operare anche nel caso in cui l’integrazione a favore si traduca nell’evidenza di una maggior perdita fiscale.
Il nuovo comma 8 del Dpr 322/1998 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del Dl ma nulla di esplicito viene detto dalla disposizione in merito alla decorrenza delle nuove regole con riguardo ai periodi d’imposta emendabili. Si ritiene che la nuova procedura possa già essere utilizzata per procedere a rettificare a favore del contribuente le dichiarazioni riferite a periodi d’imposta pregressi presupponendo che la prossima modulistica 2017 sarà predisposta per recepire le informazioni necessarie per il monitoraggio del credito e del relativo utilizzo.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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