Sull’aliquota flat dell’Iri l’incognita dei prelievi

L’imposta sul reddito dell’impresa (Iri) è una delle novità introdotte – dal 1° gennaio 2017 – dal Ddl di bilancio per le imprese e società in contabilità ordinaria con l’obiettivo di tassare ad aliquota fissa al 24% il reddito d’impresa lasciato in azienda.
Soggetti interessati 
Il nuovo regime interesserà le “imprese Irpef”, cioè imprenditori individuali e società di persone in primis, ma anche le Srl che potranno optare per il regime di trasparenza ex articolo 116 del Tuir. Per queste ultime, infatti, il prelievo potrà avvenire con le regole ordinarie (Irpef a scaglioni) o secondo il nuovo sistema della sostitutiva.
L’Iri è riservata ai soggetti in contabilità ordinaria (per obbligo o su opzione) e potrà essere adottata in seguito a un’opzione che durerà cinque anni rinnovabili. 
L’opzione potrà essere esercitata in dichiarazione dei redditi e avrà effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la stessa dichiarazione; in linea di principio, chi intende adottare il regime dal 2017 dovrà comunicare la scelta in Unico 2018. 
Base imponibile 
In virtù dell’Iri, il reddito di impresa, al momento della sua formazione, non concorrerà più alla determinazione del reddito complessivo Irpef, ma sarà assoggettato ad una tassazione separata con la stessa aliquota dell’Ires (24% dal 2017).
La base imponibile su cui applicare la sostitutiva sarà il reddito d’impresa al netto delle somme prelevate dall’imprenditore. Quindi il reddito rimasto in capo alla società o ditta individuale non dovrebbe più essere soggetto alle addizionali, né alle deduzioni e detrazioni Irpef personali; aspetto, quest’ultimo, che andrà ben ponderato nell’ambito delle eventuali scelte di convenienza.
Il testo ora disponibile prevede che l’Iri nelle società di persone sarà a carico della stessa società; quindi senza imputazione del reddito per trasparenza. 
Nel nuovo sistema i prelievi, costituendo la remunerazione dell’attività esercitata dall’imprenditore, continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibile del percettore con le regole Irpef ordinarie. Laddove, invece, il soggetto disponga di riserve formatesi con utili già tassati ordinariamente (ante opzione) i prelievi di queste somme, per evitare fenomeni di doppia imposizione, non sconteranno alcuna ulteriore tassazione ai fini Irpef e non potranno, ovviamente, essere dedotti dal reddito assoggettabile a Iri.
Perdite d’impresa 
Le perdite maturate in regime di Iri saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza il vincolo temporale del quinquennio. In caso di fuoriuscita dal regime sostitutivo tornano applicabili le regole ordinarie. Il regime transitorio prevede, infatti, che l’ultimo anno di permanenza costituirà l’anno di maturazione dal quale far decorrere il quinquennio entro cui perdite residue potranno essere scomputate.
Fonte: Il sole 24 ore Mario Cerofolini-Lorenzo Pegorin

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