Sanzioni per presentazione di dichiarazione IRAP e modello unico integrativa a sfavore

Dichiarazione integrativa a sfavore
a) Per correggere a sfavore errori od omissioni rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, tramite avviso di irregolarità, quali, ad esempio, errori materiali o di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte.
La sanzione è del 30% degli importi non versati, riducibile con il ravvedimento operoso
Non si applica la sanzione dei 250 euro prevista per la dichiarazione che arreca pregiudizio all'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 471/1997 (circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E.
b) Per correggere a sfavore errori od omissioni sostanziali, cioè non rilevabili con gli avvisi di irregolarità, quali l'omessa o l'errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile:
- entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione della dichiarazione, sono violazioni formali che non integrano "l'infedele dichiarazione". La dichiarazione non si considera infedele, ma irregolare.
Quindi, si applicano le sanzioni per le dichiarazioni "irregolari" (e non quelle per i modelli "infedeli") dell'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 471/1997, oltre che la sanzione del 30% degli importi non versati, tutte ravvedibili.
L'importo da pagare è pari ad euro 27,78 (1/9 di euro 250,00) per ogni dichiarazione contenuta nel modello unico (redditi e iva) e lo stesso importo si paga se si modifica anche la dichiarazione Irap.
- dopo 90 giorni sono violazioni per infedele dichiarazione, quindi, si applicano le sanzioni dell'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 90% al 180%), ravvedibili.

Dichiarazione integrativa a favore
Per questa tipologia di dichiarazioni non si pagano mai sanzioni per la presentazione di un nuovo modello.
a) Per correggere a favore errori od omissioni meramente formali, cioè che non pregiudicano i controlli;
b) per correggere a favore errori ed omissioni sostanziali, come ad esempio la mancata indicazione di componenti negativi, oneri deducibili o detraibili o crediti di imposta spettanti.
L’integrativa a favore può essere inviata, senza il pagamento delle sanzioni, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articoli 2, comma 8, D.p.r. 322/1998 e circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, paragrafo 3.2).

Per revocare l’originaria «richiesta di rimborso» di un credito, scegliendo la compensazione
Questa integrativa a favore va presentata, senza il pagamento delle sanzioni, solo entro il 28 gennaio del secondo anno successivo all’anno di riferimento.

Dichiarazione tardiva inviata entro 90 giorni
In questo caso la dichiarazione non si considera omessa.
Si applica la sanzione di 250 euro, ridotta ad 1/10 con ravvedimento operoso (euro 25,00 per ogni modello), oltre che quella del 30% sugli importi non versati, anche'essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Fonte: Studio Stara

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