L’assegnazione prosegue (senza riassetto del Tuir)

Riapertura dei termini “in continuità” per assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci e per gli atti di trasformazione in società semplice, mentre per le estromissioni immobiliari da parte dell’imprenditore individuale occorrerà attendere il 1° gennaio prossimo. 
Sono le misure previste nel disegno di legge di bilancio atteso all’approvazione del Parlamento. con riferimento alle operazioni previste dai commi da 115 a 121 della legge di Stabilità 2016 (articolo unico).
Come era prevedibile, il poco tempo a disposizione degli operatori per porre in essere le operazioni nel 2016, con chiarimenti rilevanti giunti a ridosso della scadenza, ha indotto il Governo a riproporre le varie operazioni agevolate, le quali – stando al testo ora disponibile – manterranno le stesse regole applicative del 2016
Il progetto di legge, infatti, si limita a estendere le norme della legge 208/2015 alle assegnazioni e cessioni di immobili (esclusi quelli strumentali per destinazione) o di beni mobili registrati (non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa) intervenute tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017. 
Stessa riapertura di termini per la trasformazione agevolata in società semplice.
Per quanto riguarda l’estromissione, invece, il trattamento fiscale di favore si applica alle fuoriuscite di immobili strumentali (per natura o per destinazione) poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, con effetto retroattivo al primo giorno del 2017.
Per il momento, pertanto, sono andate deluse le aspettative di chi pensava che la riapertura dei termini dovesse essere accompagnata da una rivisitazione delle norme del Tuir che regolano i rapporti patrimoniali tra società e socio, anche per dare copertura alle interpretazioni delle Entrate.
Affitto d’azienda e riserve 
Un tema non banale riguarda il possibile effetto della riapertura su chi ha posto in essere assegnazioni o cessioni agevolate prima della circolare 37/E/0216, restando “spiazzato” da alcuni chiarimenti in essa contenuti. Il riferimento, in particolare, riguarda chi ha realizzato prima del 16 settembre (data della circolare) assegnazioni o cessioni ai soci di beni compresi in un contratto di affitto di azienda, situazione che aveva trovato autorevoli consensi (studio del Notariato 20-2016-T) ma che è stata bocciata dal documento di prassi (par. 2.3). 
Altra situazione spiacevole è quella di chi ha assegnato deliberando l’uso di riserve in sospensione d’imposta, senza immaginare che la circolare 37/E avrebbe letteralmente “creato” una speciale priorità, permettendo l’annullamento delle riserve in sospensione d’imposta solo «dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili» (par. 1.4).
Sono ipotesi in cui è facile che si alimenti un contenzioso, per cui, in particolare nella prima fattispecie, potrebbe essere prevista una qualche forma di “revoca” della prima assegnazione per poterla realizzare nuovamente secondo i dettami della circolare 37/E, ad esempio dopo aver estrapolato il bene dal contratto di affitto di azienda, o aver fatto cessare gli effetti del contratto stesso.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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