NEL REGIME DI CASSA ANNOTAZIONI AD HOC PER SPESE E RICAVI

Criterio riservato a soggetti in contabilità semplificata Le rimanenze finali vanno dedotte il primo anno
Una nuova tassazione separata sui redditi d’impresa, con l’Iri al 24%, e un criterio di cassa riservato alle imprese in contabilità semplificata. Il progetto della legge di bilancio che inizia il suo cammino parlamentare interessa da vicino anche le piccole realtà. Vediamo, in particolare, gli aspetti applicativi del nuovo criterio di cassa. Sarà introdotto per le imprese in contabilità semplificata e dovrà essere applicato evitando le complicazioni che potrebbero insorgere in sede di determinazione del reddito e di tenuta della contabilità.
Peraltro, da una prima disamina del testo ora disponibile, si ritiene che l’introduzione di tale criterio non sia di per sé in grado di favorire la scelta del regime dell’Iva per cassa, finora poco utilizzato per una serie di criticità la cui soluzione richiede un apposito intervento normativo “di completamento”.
La platea
I soggetti interessati sono le imprese individuali – comprese quelle familiari e le aziende coniugali – e le società commerciali di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir. Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime un ammontare di ricavi previsti dall’articolo 85 del Tuir (determinati applicando il principio di competenza e comprendenti anche quelli dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore) non superiore a:
400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.
Ai fini della permanenza nel regime “di cassa” dovrà farsi, invece, riferimento ai ricavi effettivamente percepiti. Il regime si estende di anno in anno se non sono stati superati tali limiti.
Il calcolo del reddito
Il reddito è attualmente determinato applicando il principio della competenza, in base alla differenza tra i ricavi e gli altri proventi e le spese inerenti e documentate, con le limitazioni alla deducibilità previste dall’articolo 66 del Tuir. Questa differenza va aumentata o diminuita dalla variazione delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94: tale previsione è incompatibile con il regime di cassa e le rimanenze finali dell’anno precedente al primo in cui lo stesso trova applicazione dovranno essere dedotte dal reddito di quest’ultimo.
Potranno continuare, invece, a concorrere alla formazione del reddito le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Dovrebbe restare invariato anche il regime delle perdite.
Gli stessi criteri devono applicarsi ai fini della determinazione della base imponibile Irap, coerentemente a quanto avviene per l’attuale regime di competenza.
L’annotazione di ricavi e spese
Particolare attenzione dovrà essere posta dai contribuenti nel monitoraggio dei flussi di cassa, che richiede di fatto, pur in assenza di un obbligo normativo, l’adozione, anche da parte dell’imprenditore individuale, di un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività commerciale.
L’adozione del nuovo criterio comporterà anche un mutamento delle modalità di annotazione dei ricavi e delle spese, che dovrebbe avvenire cronologicamente in base al momento dell’incasso o del pagamento, applicando, cioè, criteri di imputazione temporale non coincidenti con quelli stabiliti ai fini dell’Iva.
Se sono tenuti soltanto i registri previsti ai fini di quest’ultima imposta si pone, pertanto, l’esigenza di indicare separatamente anche i componenti il cui incasso o pagamento avviene in un anno diverso da quello di registrazione e di effettuare il raccordo con i relativi documenti contabili.
Appare, quindi, senz’altro opportuno l’allineamento opzionale dei criteri previsti ai fini dell’Irpef e dell’Iva, facendo coincidere la data di incasso o di pagamento con quella di registrazione dei documenti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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