Quadro RW, la correzione «costa» come l’integrazione


Sanzione a 28,67 euro per regolarizzare il modulo infedele o non allegato

Con la circolare 42/E dello scorso 12 ottobre non sono stati fugati tutti i dubbi in tema di ravvedimento operoso con riferimento alle violazioni dichiarative. Alcune problematiche, come ad esempio il ravvedimento del modulo RW, non hanno trovato chiarimento. Altre soluzioni fornite dalle Entrate, invece, non hanno convinto fino in fondo, specie in ambito di dichiarazione tardiva, se analizzate alla luce delle novità apportate dalla legge 190/2014. 
La circolare 11/E/2010, in tema di regolarizzazione del quadro RW aveva fissato alcune regole specifiche che vanno riviste alla luce delle ultime modifiche legislative in tema di sanzioni e ravvedimento. 
Dichiarazione omessa 
Nell’ipotesi in cui sia necessario sanare la mancata presentazione nei termini del modello Unico, a cui avrebbe dovuto essere allegato il modulo RW, si applicano le regole in tema di dichiarazione omessa. In questo caso il ravvedimento si perfeziona entro 90 giorni con la presentazione di Unico 2016 e il versamento delle sanzioni, ridotte a 1/10 (25 euro per la violazione dichiarativa e 25,8 euro per il quadro RW). Rimane ferma la necessità di procedere all’eventuale tardivo versamento delle imposte (imposte sui redditi, Ivie, Ivafe), applicando anche in questo caso il ravvedimento operoso con riferimento alla sanzione “base” pari al 30 per cento. 
Il mancato invio del quadro 
In caso di mancato inoltro del quadro RW, nell’ambito di una dichiarazione regolarmente presentata (730 o modello Unico), ai fini dell’integrazione nei 90 giorni è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del quadro RW stesso (circolare 11/E/2010). In questo caso, in assenza di altre violazioni di carattere dichiarativo, il ravvedimento del solo quadro RW si perfeziona pagando la sanzione in misura fissa (come previsto dall’articolo 5 del Dl 167/1990). 
Bisogna far luce, però, sulla riduzione applicabile: è da chiarire se nel caso di specie si applica la riduzione a 1/9 (prevista per l’integrazione) o quella a 1/10 (per l’omissione). Se si considera che il quadro RW è parte integrante del modello Unico, in base alle affermazioni della circolare 42/E/2016 (dove però l’Agenzia non fornisce indicazioni di dettaglio per il quadro RW), il ravvedimento nei 90 giorni dovrebbe operare con il versamento della sanzione ridotta a 1/9, cioè pari a 28,67 euro (258/9). A quest’ultima, poi, si deve aggiungere l’eventuale versamento delle imposte Ivie e Ivafe (al cui ravvedimento si applicano le regole Irpef, come descritto nell’esempio in pagina). 
RW infedele 
La stessa riduzione dovrebbe applicarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuente entro i 90 giorni intenda ravvedere un modulo RW presentato infedelmente (ad esempio senza indicare un conto estero). Anche in questo caso, ragioni di equità del sistema portano a ritenere che il ravvedimento dovrebbe essere perfezionato con il versamento della sanzione fissa ridotta a 1/9 pari (28,67 euro), pur non trattandosi sul piano tecnico di un’omissione. 
La dichiarazione tardiva 
In caso di dichiarazione tardiva, nella circolare 42/E/2016 le Entrate hanno affermato che la riduzione a 1/10 - prevista dalla lettera c) dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 - si applica sulla sanzione base di 250 euro. L’Agenzia, infatti, ha chiarito che in questo caso non trova applicazione la sanzione minima di 150 euro, in quanto prevista solo nel caso di omessa dichiarazione presentata comunque entro il termine di quella successiva. 
Il sistema sanzionatorio 
I chiarimenti destano qualche perplessità. Il nostro ordinamento non prevede una sanzione specifica per la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. In passato le Entrate hanno sempre affermato che, ai fini del ravvedimento di questa violazione, bisogna prendere come base quella per l’omessa dichiarazione . A prescindere dai pochi euro di differenza, non ci si spiega perché questa regola non valga più. Dalla nuova circolare, infatti, emerge l’irrazionalità del nuovo sistema: ad esempio, chi presenta la dichiarazione dei redditi senza imposte dovute il 1 ottobre (con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza) a rigor di logica si vedrà irrogare una sanzione di 250 euro; chi la presenta il 30 settembre dell’anno successivo sconterà una sanzione di 150 euro. 
Le Entrate, inoltre, hanno affermato che per i modesti ritardi (30 giorni) nella presentazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Iva e Irap) non trova applicazione la riduzione della sanzione base del 50% prevista dal nuovo comma 4-bis dell’articolo 7 del Dlgs 472/1997. Non è chiaro, dunque, in quale ambito trova applicazione la disposizione di favore se viene inibita per i ritardi dichiarativi. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini-Lorenzo Pegorin-Gian Paolo Ranocchi
La sanzione disposta in lire viene ridotta senza decimali
Si devono troncare all’unità, eliminando le cifre decimali, gli importi in euro delle sanzioni fin dall’origine espresse in lire. Si applica, invece, l’arrotondamento al centesimo per le sanzioni disposte in euro. Sono queste le regole, ancora oggi applicabili, stabilite dalla circolare 106/E/2001 in base all’articolo 51 del Dlgs 213/1998.
Pertanto se la sanzione è espressa fin dal principio nella moneta vigente si dovrà procedere con le normali regole dell’arrotondamento. Nell’esempio in pagina la presentazione del modulo RW nei 90 giorni dalla scadenza è punita con una sanzione pari a 258 euro, così stabilita dall’articolo 5 del Dl 167/90. Per cui, in caso di ravvedimento, la riduzione a 1/9 comporta la necessità di versare 28,67 e non 28 euro.
Viceversa, nel caso in cui le sanzioni siano espresse ancora in lire nel testo originario della norma che le dispone, si deve operare per troncamento. Ad esempio, in caso di omesso o errato adempimento della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, le sanzioni sono quelle che vengono disciplinate dall’articolo 13, comma 2 del Dpr 605/73 la cui misura varia da 400mila fino a 10 milioni di lire. Pertanto, nel caso di definizione agevolata con riduzione della sanzione a 1/3 del minimo (ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997) la sanzione sarà pari a 68 euro (cioè 206,58/3), con eliminazione dei decimali.
In ogni caso, comunque, le Entrate nella circolare 27/E/2013 hanno chiarito che eventuali errori sugli arrotondamenti non inficiano la validità del ravvedimento operoso. 

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