Assegnazione beni, c’è tempo fino al 30 settembre 2017

La legge di Bilancio riapre i termini per assegnazioni e cessioni agevolate, oltre che per le trasformazioni in società semplice. Disciplina applicabile alle operazioni poste in essere dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017 seguendo le regole già previste dalla legge di Stabilità 2016. Slittano al 30 novembre 2017 e 16 giugno 2018 i termini entro cui effettuare i versamenti.
Una riapertura dei termini in “continuità” per effettuare le operazioni agevolate di assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice. Vi rientrano infatti anche le operazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016, ma entro il 30 settembre 2017. L’unico slittamento temporale (necessariamente) previsto è quello entro cui provvedere agli eventuali versamenti dell’imposta sostitutiva: il primo acconto entro il 30 novembre 2017 e il saldo entro il 16 giugno 2017.
Resta al 30 settembre 2015 la data alla quale va verificata la sussistenza della qualità di socio. Eventuali modifiche della misura di partecipazione non sono di ostacolo alla fruizione della sostitutiva, ma, ai fini dell’operazione, si deve tener conto di quella esistente alla data di effetto della stessa. Si ricorda, inoltre, che non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso della partecipazione dal 30 settembre 2015 alla data dell’assegnazione al socio del bene agevolato (circolare 26/E/2016). Per le società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, le società di persone), la qualità di socio alla predetta data deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa.
Il requisito del possesso ricorre anche nell’ipotesi del subentro dell’erede nello “status” di socio successivamente al 30 settembre 2015, a seguito della accettazione dell’eredità, o in caso di operazioni straordinarie neutrali (fusione, scissione e conferimento).
L’agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2016) ha confermato che l’agevolazione spetta anche in relazione ai beni per i quali si provveda al cambiamento di destinazione d’uso in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile (per gli immobili, quelli diversi dagli strumentali per destinazione), in quanto scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta, non sindacabile ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000. Inoltre, con la risoluzione n. 93/E/2016, è stato confermato che non si ritiene censurabile nemmeno il caso della messa in liquidazione della società, con successiva assegnazione agevolata e cessione a terzi. 
Nella programmazione dell’operazione bisognerà tenere conto anche delle precisazioni fornite con la circolare n. 37/E/2016. In particolare, si deve ricordare che le riserve da annullare sono parametrate al valore contabile attribuito al bene fuoriuscito e che è possibile utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili.
Inoltre, va ricordato che anche nelle società di persone potrebbe verificarsi in capo al socio l’ipotesi del “sottozero”, da tassare in via ordinaria o, ricorrendone i presupposti, separatamente (art. 17, comma 1, lett. l), Tuir). Il differenziale negativo non può comunque essere attribuito al meccanismo di applicazione della disciplina agevolativa in esame, ma a vicende ad essa estranee quali, ad esempio, la circostanza che il socio assegnatario abbia acquistato la partecipazione ad un valore più basso rispetto al valore economico della società. Il “problema” del “sottozero” potrebbe verificarsi anche in caso di società in contabilità semplificata, con le connesse difficoltà nella determinazione (e prova) del costo fiscale della partecipazione ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del Tuir.
Fonte: il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli

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