Cedolare, solo sanzioni se manca la proroga

Rischio sanzione ma niente revoca della tassa piatta nel caso di mancata comunicazione della proroga dei contratti di locazione a cedolare secca. Stop all’indicazione nel quadro RW dei dati relativi agli immobili situati all’estero, se non sono intervenute variazioni, ma obbligo comunque di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi al versamento dell’Ivie dovuta. Sono queste alcune delle misure di semplificazione previste dall’articolo 7- quater della legge 225/2016 che ha convertito con modifiche il Dl 193/2016 e che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in vigore il 3 dicembre scorso.
Opzione cedolare
Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 24 dell’articolo 7-quater della citata disposizione, la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, non determinerà più la revoca per l’opzione per la tassazione fissa. Fino all’approvazione della disposizione in questione, per mantenere l’opzione per la cedolare secca dopo il compimento del primo quadriennio contrattuale era obbligatorio confermare la scelta contestualmente alla comunicazione di proroga, pena il ritorno al regime di tassazione Irpef ordinario.
Con l’entrata in vigore della legge si potrà, invece, conservare la tassa piatta, anche in questo caso a condizione però che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con la volontà di avvalersi dello speciale regime di tassazione del reddito immobiliare. In tal senso, quindi, rileverà il fatto che quest’ultimo abbia continuato a corrispondere l’imposta sostitutiva dichiarando i redditi nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi, osservando le regole previste per gli immobili locati a cedolare secca.
La mancata comunicazione della proroga del contratto comporterà unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa. La nuova disposizione prevede inoltre l’innalzamento della sanzione per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, introdotta dal Dl 158/2015, originariamente pari a 67 euro o 35 euro, a seconda se il ritardo è superiore o meno a 30 giorni. Tale violazione è ora punita con l’applicazione di una sanzione più elevata pari a 100 oppure a 50 euro ma solo se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla risoluzione del contratto.
Immobili esteri
Il comma 26 dell’articolo 7- quater, modificando il comma 3 dell’articolo 4 della legge 167/90, ha introdotto una nuova esclusione nella compilazione del quadro RW. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione nel citato quadro, infatti, gli immobili per i quali non sono intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta.
Rimane fermo l’obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie). In tal senso occorrerà chiarire se l’obbligo di indicazione rimarrà unicamente per gli importi dei versamenti dell’imposta (soluzione auspicabile) o se si dovrà comunque continuare a indicare il valore finale del bene e la quota di possesso dell’anno che, come noto, costituiscono gli elementi essenziali per il conteggio dell’imposta dovuta. Se così fosse gli effetti in tema di semplificazione sarebbero davvero risibili.
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

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