L’opzione per l’Iri si effettua a consuntivo

Opzioni a posteriori per la nuova tassa piatta delle imprese individuali e delle società di persone. Il regime opzionale per il reddito di impresa dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria, previsto dal Ddl di bilancio 2017, comporterà l’assoggettamento al 24% degli utili che rimangono in azienda. I contribuenti potranno esercitare la scelta, che avrà un vincolo quinquennale, a consuntivo, cioè nel modello riferito all’anno da cui decorre il regime. 
Tassazione al 24% 
Le imprese individuali e le società di persone con elevati utili che vengono assoggettati alle aliquote progressive Irpef anche se restano in azienda, si sono spesso poste di fronte alla opportunità di di adottare la forma di società di capitali al fine di poter scontare la minore aliquota Ires. Questa strada, dal prossimo esercizio, non sarà più l’unica consentita per uscire dalla tassazione progressiva sui redditi maturati. 
Il Ddl di bilancio 2017 introduce infatti la nuova imposta Iri che colpirà (su opzione), con aliquota proporzionale pari a quella dell’Ires (24%), il reddito delle imprese in contabilità ordinaria, calcolato al netto degli utili e delle riserve di utili distribuite ai soci o al titolare. Le somme prelevate che, come detto, costituiscono un onere deducibile per l’impresa, sono tassate in via ordinaria sul titolare o sui soci percettori. Viene dunque sospesa, per il periodo di vigenza del regime, la tassazione per trasparenza prevista dall’articolo 5 del Tuir e le regole impositive diventano analoghe a quelle delle Srl.
Perdite e trasparenza 
Il nuovo sistema è attivabile su opzione del contribuente, da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi riferita al primo periodo di validità del regime (le opzioni del 2017 si comunicano in Unico 2018). 
L’impresa potrà dunque esercitare la scelta, vincolante per cinque anni e rinnovabile, dopo aver verificato i dati, e dunque la convenienza, del primo esercizio. La norma non è coordinata con quella introdotta dalla legge di conversione del decreto legge 193/2016 secondo cui le opzioni si rinnovano automaticamente, salvo revoca. 
Con la nuova Iri, cambia anche il regime di riporto delle perdite. Le imprese Irpef in contabilità ordinaria possono attualmente riportare le perdite, a compensazione di redditi di impresa, senza limiti di importo (i soggetti Ires hanno invece un tetto dell’80% del reddito), ma entro il quinto esercizio successivo (termine non previsto per i primi tre anni dalla costituzione). Per chi opterà per la nuova tassazione proporzionale, le perdite saranno invece riportabili, oltre che senza tetti di importo, senza più alcun limite temporale. Alla scadenza del regime (senza rinnovo), le perdite residue si riporteranno in avanti nell’ordinario limite quinquennale, ma considerando la relativa formazione tutta nell’ultimo esercizio. Ad esempio, se l’opzione dura dal 2017 al 2021, le perdite ancora in essere in quest’ultimo anno si potranno riportare fino al 2026 anche se si erano formate (ad esempio) nel 2019. 
Cambiano le regole anche per la trasparenza delle “piccole” Srl disciplinata dall’articolo 116 del Tuir. Dal prossimo anno, oltre al regime già in vigore, queste società potranno optare per tassare il reddito con le regole Iri, come se fossero società di persone.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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