Per l’integrativa a favore cinque anni dal periodo 2016

Fisco e contribuenti finalmente alla pari.
Così come il fisco può emettere accertamenti o rettifiche entro il termine per l’accertamento, anche i contribuenti possono integrare le dichiarazioni a favore entro lo stesso termine, senza istanza di rimborso. L’articolo 5 del Dl 193/2016 stabilisce che, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la riduzione delle stesse a seguito di ravvedimento, le dichiarazioni dei redditi, Irap e sostituti possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta o di un maggiore o di un minore credito, con successiva dichiarazione da presentare entro i termini stabiliti per l’accertamento. La possibilità riguarda anche le dichiarazioni annuali Iva.
I termini per l’accertamento
Per le imposte sui redditi, fino al periodo d’imposta 2015, è stabilito che gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: 
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; 
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione. 
Le stesse regole valgono per gli accertamenti in materia di Irap e Iva. Per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . 
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
L’uso del credito
L’eventuale credito, che risulta dalle dichiarazioni a favore, dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta, può essere usato in compensazione con il modello F24. Se la dichiarazione è presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere usato in compensazione solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Per le dichiarazioni integrative Iva, il credito, che risulta dalle dichiarazioni a favore, presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, o usato in compensazione, ovvero a rimborso. Se l’integrativa a favore viene presentata oltre il termine indicato in precedenza la compensazione slitta all’anno successivo.
Fonte: Il sole 24 ore autori Salvina Morina -- Tonino Morina

Commenti