Superammortamento senza le auto

La proroga della deduzione del superammortamento per il 2017 esclude le autovetture per cui, volendo usufruire della agevolazione nel 2016, occorre che le consegne vengano effettuate entro la fine di quest’anno.
Il comma 8 dell’unico articolo della legge di bilancio 2017 proroga di una anno l’agevolazione del superammortamento ed introduce anche l’iperammortamento per i beni “digitali”. Per questi ultimi invece occorre rallentare le consegne in quanto il beneficio scatterà per quelle effettuate dal 2017.
La maggiorazione del costo dei beni ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento è confermata nella misura del 40%, mentre per i beni ad alto contenuto tecnologico o digitale la maggiorazione del costo è pari al 150% (pago 100, ammortizzo 250). Sono interessati i soggetti che rientrano nel reddito di impresa e nell’esercizio di arti e professioni ed i beni strumentali devono essere nuovi.
Relativamente ai veicoli e motocicli di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b e b-bis del Tuir viene quindi esclusa la proroga del superammortamento, ma imprese e professionisti perdono poco in quanto la deducibilità per i predetti beni è assai limitata e cioè al 20% ed entro il limite di 18.075,99 euro, ovvero all’80% (limite 25.822,84 euro) per gli agenti e rappresentanti di commercio. Nessuna maggiorazione dell’ammortamento inoltre per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. 
Quindi per convenienza, pensando ai beni che dal 2017 non saranno più agevolati (veicoli) e a quelli che invece lo saranno in misura superiore (processi ad alta tecnologia) occorre fare riferimento al momento in cui l’acquisto si intende effettuato secondo le regole previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 , del Tuir. Quindi vale la consegna o spedizione per i beni mobili, oppure la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà, se successiva, senza tenere conto delle clausole di riserva di proprietà. Per i beni in leasing vale la data in cui il bene entra nella disponibilità del locatario mentre in presenza di contratti di appalto l’investimento si considera effettuato al momento della ultimazione del servizio (circolare Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2016).
Per l’anno 2017 la maggiorazione degli ammortamenti si applica per i beni consegnati nel medesimo periodo di imposta, o anche successivamente ma entro il 30 giugno 2018 a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore (consigliabile l’uso della Pec) e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del prezzo di acquisto entro tale data.
Rimangono esclusi dalla maggiorazione i beni immobili, quelli con percentuale di ammortamento inferiore al 6,5% e quelli indicati in una apposita tabella (come le condotte di gas ed energia). La legge di Bilancio 2017 non prevede espressamente questa esclusione, ma essendo disposta dal comma 92 della legge 208/2016, che non è stato abrogato, rimane efficace.
Confermata la regola che gli acconti d’imposta devono essere determinati eliminando la maggiorazione dell’ammortamento.
I beni digitali 
La vera novità riguarda la maggiorazione del 150% del costo ai soli fini dell’ammortamento per l’acquisto di beni strumentali materiali compresi nell’allegato A della legge di Bilancio che elenca i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. Si tratta di normali beni strumentali come, ad esempio, le macchine utensili di tutti i tipi che però devono disporre di controllo mediante computer (Cnc), interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica ed altre tecniche informatiche avanzate. Il software acquistato per il funzionamento dei predetti beni usufruisce del superammortamento del 40 per cento. Per questi investimenti è prevista una apposita dichiarazione di responsabilità accompagnata, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, da una perizia giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale attestante che l’impianto è in possesso dei requisiti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

Commenti