Bilancio abbreviato con esoneri

Crediti e debiti al «nominale» senza attualizzazione e costo ammortizzato
Le Pmi evitano i complessi calcoli del costo ammortizzato con attualizzazione dei crediti e dei debiti. Le società con bilancio in forma abbreviata possono continuare a valutare i crediti e i debiti con le regole vigenti fino al 2015, evitando anche di corredare il bilancio con il nuovo rendiconto finanziario. Esoneri da talune disposizioni anche qualora i relativi effetti siano irrilevanti.
Bilanci semplificati 
Con l’avvio della stagione dei bilanci comincia la fase di studio delle numerose e importanti novità sostanziali e formali introdotte dal Dlgs 139/2015 e recepite nei nuovi principi contabili Oic. Le società che non hanno necessità di diffondere rapidamente il bilancio potranno avvalersi del maggior termine di 180 giorni per sottoporre il rendiconto all’assemblea, come ipotizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, al fine di approfondire le tematiche legate alle nuove regole. 
Tra le tante, e a volte complesse, novità, vale comunque la pena di individuare sin d’ora tutti i possibili casi di esonero al fine di potersi concentrare su quelle la cui adozione è obbligatoria.
Un insieme di eccezioni è previsto per le società con bilancio abbreviato (e, a maggior ragione per le micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile). Queste imprese possono non applicare il criterio del costo ammortizzato e della attualizzazione dei crediti e dei debiti, non solo alle poste sorte fino al 2015 (disciplina transitoria per tutte le società), ma anche a quelle nate dal 2016. Conseguentemente, i crediti continuano ad iscriversi al valore nominale per poi essere eventualmente svalutati per il minor valore di realizzo, e i debiti al valore nominale, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato. 
Pmi senza rendiconto 
Chi esce dal costo ammortizzato evita anche di ricomprendere nel calcolo degli interessi da attualizzazione i costi di transazione che si hanno generalmente nella accensione di un mutuo (perizie, imposta sostitutiva, eccetera).
Gli oneri sostenuti fino al 2015 si iscrivevano nelle immobilizzazioni immateriali con ammortamento per la durata del finanziamento (procedimento che si continua ad applicare fino ad esaurimento se non si adotta il costo ammortizzato retroattivamente). Nei bilanci abbreviati questi costi, dal 2016, vanno rilevati nei risconti attivi ma il rilascio al conto economico avviene come in precedenza (a quote costanti per la durata del mutuo), interessando gli interessi passivi anziché le quote di ammortamento.
Le imprese in “abbreviato” non devono neppure redigere il rendiconto finanziario che da quest’anno esce dalla nota integrativa per essere un autonomo elemento costitutivo del bilancio che dovrà dunque essere revisionato degli organi di controllo ed approvato dai soci. 
Il concetto di irrilevanza 
Le altre imprese possono poi evitare talune peculiarità delle nuove regole laddove la loro adozione sia “irrilevante”. Tra i casi più significativi, vi è l’esonero dal costo ammortizzato qualora il metodo di valutazione tradizionale generi differenze irrilevanti. Si tratta in particolare di crediti e debiti con scadenza contrattuale inferiore a 12 mesi, ma vi potrebbero essere anche situazioni di esonero per crediti a medio lungo, che andranno individuate caso per caso. 
Il concetto di rilevanza va preso in esame per stabilire se gli errori contabili (ad esempio le sopravvenienze passive per costi fuori competenza) devono essere portati a patrimonio netto (con i relativi dubbi fiscali sulla deduzione postuma mediante dichiarazione integrativa a favore) oppure possono essere ancora imputati in adeguate voci del conto economico (ad esempio nella B6 se si tratta di un acquisto di merci del 2015 non iscritto per errore nel relativo bilancio). 
Nessuna semplificazione invece per le regole retroattive concernenti lo storno delle residue spese di pubblicità e di ricerca capitalizzate fino al 2015 (interessando il patrimonio netto) e la riclassificazione delle partite straordinarie 2015 in altre voci del conto economico.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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