Criterio di cassa a corrente alternata

Per voci non relative all’attività caratteristica la deducibilità resta per competenza
Il regime di cassa introdotto, a partire dal 2017, per determinare il reddito delle imprese minori e ai fini dell’Irap (commi da 17 a 23 della legge 232/16) presenta alcune criticità, connesse alla convivenza con il criterio di competenza e all’impossibilità di riportare in avanti le perdite, che richiedono l’adozione di tempestivi chiarimenti, anche in via normativa.
Il criterio di cassa
La norma non chiarisce se il criterio della competenza sia stato soppresso - come lascerebbe intendere l’eliminazione, nel comma 3 dell’articolo 66, del riferimento ai primi due commi dell’articolo 109 del Tuir – ovvero resti applicabile ai componenti di reddito diversi da quelli contemplati nel primo periodo del comma 1 dello stesso articolo. A favore di questa seconda soluzione depone la relazione illustrativa, in base alla quale la deroga al criterio della competenza opera «sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti».
Soltanto nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 66 si fa, in effetti, riferimento ai ricavi e agli altri proventi (dividendi e interessi) «percepiti» e alle spese «sostenute». Nel secondo periodo e nel comma 2 si fa, invece, semplicemente rinvio agli articoli del Tuir che disciplinano i singoli componenti reddituali, senza menzionare la necessità della «percezione» o del «sostenimento». Aderendo all’interpretazione della relazione il criterio di competenza resterebbe, quindi, applicabile, oltre che ai componenti menzionati nella stessa, anche al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare, ai proventi immobiliari e alle perdite di beni strumentali e su crediti.
Nel successivo comma 3 è poi stabilito che si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni del Tuir contenute negli articoli espressamente menzionati. Dovrebbero, di conseguenza, restare deducibili per competenza anche altri componenti negativi, quali i canoni di leasing, gli oneri di utilità sociale e le spese di manutenzione, per prestazioni di lavoro, relative a più esercizi e concernenti gli immobili-patrimonio.
Il criterio di cassa sembrerebbe, quindi, riguardare soltanto i componenti positivi e negativi relativi all’attività “caratteristica” dell’impresa, quali quelli in precedenza interessati dal meccanismo delle variazioni delle rimanenze, ora abolito (nonché i dividendi, gli oneri fiscali e contributivi e gli interessi di mora per i quali si applicava anche in precedenza).
La disciplina appare, però, incerta e confusa e sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.
Per l’individuazione del momento di incasso o pagamento si potranno applicare i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate per gli esercenti arti e professioni e riguardanti l’utilizzo di assegni, carte di credito e bonifici (risoluzioni 77/E del 2007 e 138/E del 2009 e circolare 38/E del 2010).
Le perdite
Le perdite delle imprese minori restano compensabili soltanto con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno. La mancata previsione del riporto delle perdite nei periodi successivi provoca una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti “forfettari” (ai quali tale possibilità è concessa) e appare eccessivamente penalizzante. I periodi chiusi in perdita sono, infatti, destinati ad aumentare, ad esempio nei casi di pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell’anno successivo. Inoltre, nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente e se il loro importo è elevato appare assai probabile il conseguimento di una perdita.
Si ritiene, quindi, opportuno un intervento normativo che estenda a queste imprese la disciplina delle perdite Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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