Flat tax al 24% anche per i «piccoli»

Dal 2017 debutta l’Iri: ditte individuali e società di persone potranno optare per la tassazione separata degli utili
Scatta dal 2017 la facoltà di tassazione separata al 24% degli utili prodotti da imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. La legge di bilancio 2017 consente ai soggetti Irpef l’opzione per la nuova imposta sul reddito d’impresa (Iri) che graverà, con aliquota pari a quella dell’Ires, sul reddito trattenuto in azienda. Gli utili distribuiti ai soci verranno tassati in via ordinaria nel modello Unico e la società potrà sottrarre il relativo importo dall’imponibile. 
Flat tax per le Snc 
Diventa finalmente legge il regime opzionale di tassazione proporzionale (cosiddetta tassa piatta o flat tax) degli utili delle imprese Irpef. Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, introdotto dal comma 547 della legge di bilancio 2017, stabilisce che le imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria (per obbligo o per scelta) possono optare per la tassazione separata del reddito, con aliquota pari a quella dell’Ires. Aliquota che, dal 2017, scende al 24%. Viene dunque sospesa, per la durata del regime, la tassazione per trasparenza prevista dall’articolo 5 del Tuir.
Il calcolo dell’imponibile da assoggettare alla nuova Iri del 24% si effettuerà partendo dal risultato di conto economico ed apportando le variazioni previste dal Tuir per le imprese Irpef. Dal reddito così determinato si dedurranno le somme erogate ai soci mediante utili o riserve di utili formatisi in periodo Iri, nei limiti di un plafond che è pari agli imponibili Iri (calcolati in via progressiva) al netto delle perdite riportabili a nuovo. Le perdite (maturate in regime Iri) di esercizi precedenti si sottraggono dall’imponibile senza limiti temporali o di importo. Le somme prelevate e dedotte dalla società concorrono poi a formare il reddito dei soci ordinariamente. 
Calcoli complicati 
Il meccanismo di calcolo del plafond delle deduzioni degli utili distribuiti ai soci è, oltre che complicato, assai poco chiaro. Ciò deriva dal fatto che, letteralmente, il plafond è costituito dalla sommatoria dei redditi imponibili Iri, i quali, a loro volta, sono quantificati al netto delle deduzioni. Si dovrebbe dunque considerare il plafond residuo dell’anno precedente, senza aggiungere l’imponibile dell’anno, pena l’insorgenza di un calcolo circolare. Un altro problema riguarda le perdite: se si portano a riduzione del plafond quando sorgono, il reddito degli anni successivi dovrebbe ricaricare il plafond al lordo e non al netto, pena una doppia decurtazione. 
Vediamo un esempio. Nell’esercizio t1 la società ha un reddito di 110 con un utile civile di 105: nessuna deduzione, imponibile t1 pari a 110. 
Nell’esercizio t2 la società ha un reddito di 30 (utile civile 25) e distribuisce ai soci 80 (parte utile t1). Il plafond Iri è capiente (110) e la distribuzione è interamente dedotta: perdita t2 di 50 (30-80), riportata a nuovo e plafond Iri ridotto a 60 (110-50). 
Nell’esercizio t3, la società ha un reddito di 10 (utile civile zero) e distribuisce ai soci 50 (utile t1 residuo più utile t2). La somma è tutta deducibile (plafond Iri capiente): perdita t3 di 40 (10-50), riportata a nuovo e plafond Iri ridotto a 20 (60-40). 
Nell’anno t4, il reddito è di 125 (utile civile 100), senza distribuzioni. La società utilizza le perdite t2+t3 (90): imponibile (netto) t4 di 35 (125-90). Il plafond Iri risale (cosi la relazione ministeriale) a 55 (20+35), anche se sarebbe corretto riportarlo a 145 (20+125) visto che le perdite di 90 erano già state considerate a riduzione. 
Nell’esercizio t5 il reddito è di 60 e viene distribuito 100 (utile t4). La deduzione dovrebbe essere limitata a 55 (plafond Iri a inizio anno), con imponibile di (60-55) = 5. Totale redditi 335, totale distribuzioni dedotte 185, totale imponibili 150; plafond Iri residuo 60 pari agli imponibili 150 meno le perdite già compensate di 90. Da un esempio della relazione ministeriale parrebbe invece potersi attingere anche dal reddito (lordo) dell’anno, deducendo l’intera somma. 
Regole transitorie 
Il regime è come detto opzionale, ha durata per cinque esercizi ed è rinnovabile (non è previsto il rinnovo tacito). L’opzione si effettua a consuntivo cioè nella dichiarazione riferita all’anno da cui parte il regime (per il quinquennio 2017-2012, opzione in Unico 2018). 
La distribuzione degli utili formatisi ante regime Iri (e tassati per trasparenza), che si considera effettuata prioritariamente, non genera alcun impatto sulla società (no deduzioni) e sui soci (no tassazione). I redditi tassati Iri e non ancora prelevati al momento dell’uscita vengono tassati integralmente all’atto della distribuzione. Il regime Iri è infine attivabile su opzione anche da parte delle Srl con non più di 10 soci persone fisiche che sono ammesse alla trasparenza prevista dall’articolo116 del Tuir. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani
Luca Gaiani

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