Il modello Iva apre all’integrativa

Da indicare nuovi crediti e correzioni entro e oltre il termine annuale
La dichiarazione integrativa Iva a favore del contribuente per tutti i periodi ancora accertabili influenza il modello Iva 2017 ed entra nella bozza riportata ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate. Da quest'anno la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, solo per il 2017, il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio.
Ma veniamo alle principali novità. Nel frontespizio del nuovo prospetto, dunque, viene eliminato il riquadro “dichiarazione integrativa a favore” e rimane quello generico “dichiarazione integrativa”. Infatti, in base all’articolo 5 del decreto legge 193/2016 la dichiarazione integrativa può essere presentata per tutti i periodi di imposta dei cinque anni precedenti anche se riporta un minor debito oppure un maggior credito Iva. Di conseguenza è stato inserito il quadro VN relativo all’indicazione dei dati delle dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016 oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative. L’importo del maggior credito o del minore debito deve essere a sua volta riportato nel rigo VL11. La particolare evidenziazione in dichiarazione del credito Iva o del minor debito deriva dal fatto che il comma 6 quater dell’articolo 5 del decreto 193/2016 prevede che per le dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno, il relativo credito può essere chiesto a rimborso oppure in compensazione orizzontale mentre per le integrative presentate entro l’anno il saldo a credito può essere portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche. Se la dichiarazione integrativa riguarda l’anno 2015 l’eventuale maggior credito Iva influenza il riporto inziale della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2016. L’introduzione delle dichiarazioni integrative a favore per più anni modifica anche il prospetto Iva 26 Pr relativamente al maggior credito riportabile nell’ambito dell’Iva di gruppo.
Modifiche anche per il quadro VE sulle operazioni imponibili. In primo luogo il riquadro subisce le variazioni a seguito dell’introduzione di nuove percentuali di compensazione in agricoltura, quali il 10% sulle cessioni di latte, il 7,65% sulle vendite di bovini e bufali vivi e il 7,95% per i suini vivi. Nella prima parte del quadro VE queste percentuali sono riportare per le cessioni a cooperative se i soci e la coop operano in regime speciale ovvero in presenza di agricoltore che ha perduto i requisiti per l’applicazione del regime di esonero nel 2016. Le medesime nuove percentuali le ritroviamo nel quadro VF fra gli acquisti con Iva detraibile e nella sezione del medesimo quadro riservata alla detrazione per gli agricoltori in regime speciale in base all’articolo 34 del Dpr 633/72.
Debutta anche l’aliquota Iva del 5% che riguarda le prestazioni socio sanitarie svolte dalle coop sociale, nonché dal 23 luglio le cessioni di piante aromatiche.
Nel quadro VE, nelle operazioni con inversione contabile, è stato ridenominata la voce “cessione di prodotti elettronici” che comprenderà anche le console da gioco, tablet pc, laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione. Le cessioni di questi prodotti trovano un corrispondente nuovo rigo nel quadro VJ dove si indica l’Iva a debito delle operazioni soggette a reverse charge. Nel quadro VX è stato inserito il campo 9 per segnalare la presentazione dell’interpello in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, al fine della disapplicazione del regime delle società non operative.
Numerose le novità nel quadro VO relativo alle opzioni. Nel VO 33 è stata introdotta la revoca per l’applicazione del regime ordinario da parte di soggetti che dal 2016 hanno scelto il regime forfetario (legge 190/2014-Dpr 442/1997). Nel rigo 34 che riguarda il regime di vantaggio (contribuenti minimi-Dl 98/2011), non è più prevista l’opzione poiché questo regime è stato abolito definitivamente dal 2016; è prevista, però, l’opzione per il regime ordinario. Spazio, poi, a una casella revoca del regime ordinario per i contribuenti minimi, che dal 2016 si sono avvalsi del regime forfetario. Infine è prevista anche la revoca per l’opzione per il regime dei minimi per i contribuenti che nel 2016 hanno adottato il regime forfetario confermando, quindi, la facoltà di accesso a questo regime in qualsiasi ipotesi.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni


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