In SP i crediti da integrative lunghe

Compensazione già a partire dal saldo delle imposte 2016
La nuova dichiarazione dei redditi 2017 apre le porte alle integrative a favore “lunghe”. Il modello SP, diffuso in bozza dalle Entrate il 5 gennaio, contiene un nuovo prospetto “DI” nel quale vanno riportati i crediti derivanti da dichiarazioni a favore presentate oltre il termine di quella successiva, che si possono compensare solo con debiti maturati dall’anno seguente. Entrano nella integrativa lunga anche le correzioni di errori contabili, con la conseguente eliminazione del meccanismo previsto dalla circolare 31/E/2013.
Integrative a favore lunghe 
Il Dl 193/2016 ha corretto il comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 prevedendo espressamente che le dichiarazioni integrative a favore possono essere presentate entro la scadenza dei termini per la notifica degli accertamenti. La disposizione prevede che i crediti emergenti da tali integrative “lunghe” (cioè inviate oltre il termine della dichiarazione successiva) sono utilizzabili per il versamento di debiti maturati dal periodo di imposta seguente rispetto a quello di presentazione. I crediti che emergono dal modello integrativo in termine “lungo”, precisa la legge, vanno poi inseriti nella dichiarazione fiscale (redditi o Irap) riferita all'anno di presentazione dell'integrativa.
Resta ferma la compensazione dei crediti generati da integrative a favore riguardanti la correzione di errori contabili (costi e ricavi fuori competenza).
Nuovo quadro DI 
Il modello Redditi 2017 delle società di persone, diffuso in bozza dalle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), recepisce le novità apportate dal Dl 193/2016 in tre punti. In primo luogo scompare la casella “integrativa a favore”, dato che, come spiegano le istruzioni, i termini di presentazione di tutte le integrative (a favore e a sfavore) sono ora uniformati. Viene inoltre introdotto un nuovo quadro “DI” nel quale si evidenziano i saldi a credito che sono scaturiti dalle integrative a favore “lunghe” presentate nel corso del 2016 (evidentemente a partire dal 24 ottobre, data di entrata in vigore del decreto 193). Infine, viene eliminato il prospetto “Errori Contabili” presente nel quadro RS, poiché anche per la correzione di tali errori si utilizza ora l'integrativa a favore “lunga”, essendo dunque cancellata la procedura di “trascinamento” dei crediti fino all'ultima dichiarazione, che era stata prevista dalla circolare 31/E del 2013.
Chi ha presentato nel 2016 una integrativa a favore “lunga” (ad esempio Unico 2013 – redditi 2012), con evidenza di un credito, dovrà ora riportare tale importo nel quadro DI del modello 2017, indicando il codice tributo e l'anno di riferimento. Questo credito concorre a formare la liquidazione di quel tributo nella presente dichiarazione e verrà dunque scalato dal debito relativo da esporre nel quadro RX (debito che va esposto già al netto del credito da integrativa “lunga”). Trattandosi di modello SP, i crediti da integrative a favore possono riguardare solo imposte sostitutive, dato che la minor Irpef finirà nelle dichiarazioni dei soci. Ipotizzando, invece, la posizione di un soggetto Ires (modello Redditi 2017 SC di prossima pubblicazione), il credito emerso dalla integrativa a favore sul 2012, presentata nel 2016, dopo il transito nel quadro DI, andrà a ridurre il debito Ires 2016 da riportare in RX e da versare a giugno 2017; qualora emerga un saldo a credito (debito 2016 inferiore al credito da integrativa 2012), il credito netto verrà esposto nel quadro RX per la sua possibile compensazione nel 2017. 
Errori contabili a parte 
La nuova integrativa “lunga” copre, come detto, anche la correzione di errori contabili. Nel quadro DI, i crediti derivanti da dichiarazioni presentate per correggere tali errori vanno esposti distintamente. Questa evidenza, anche se dal modello delle società di persone ciò ancora non si evince (non potendovi essere in tale modello crediti da imposte sui redditi), dovrebbe derivare dalla possibilità, prevista dal nuovo articolo 2 del Dpr 322, di compensare immediatamente i crediti da correzione di errori contabili anche se derivanti da dichiarazioni a favore in termine “lungo”. Per la conferma, si dovranno attendere le istruzioni al modello delle persone fisiche o delle società di capitali.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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