La «flat tax» alle corde sui prelevamenti

Complicazione per la disciplina fiscale dei prelevamenti dei soci (o del titolare) nel regime della flat tax. 
Come è noto, il prelevamento è deducibile dal reddito nel limite del reddito stesso relativo al periodo d’imposta e ai periodi precedenti assoggettati a tassazione separata; ma per determinare il reddito una componente è il prelevamento medesimo, quindi si hanno due variabili (reddito e prelevamento) che si richiamano l’una con l’altra; il che complica decisamente il calcolo.
Anzitutto il problema si pone con maggiore urgenza per tutte quelle società che non hanno riserve di utili degli anni precedenti (in quanto già prelevati) poiché viceversa il prelevamento del 2017 dovrebbe essere imputato a quelle riserve pregresse (articolo 55-bis, comma 6 del Tuir). Quindi per tutte le società che presentano un patrimonio netto pari essenzialmente al capitale sociale, si pone il problema di come gestire i prelievi in acconto sugli utili 2017, se si vorrà optare per la flat tax. Occorre premettere che anche per le società di persone si avrebbe un divieto al prelevamento di somme se non per utili effettivamente conseguiti (articoli 2262 e 2303 del Codice civile), anche se la Cassazione (sentenza 10786/2003) ha ritenuto che sia possibile derogare dal divieto (anche per le snc e per le sas) previa esplicita previsione nello statuto sociale.
Pertanto, ammesso che sia possibile eseguire il prelevamento in acconto sugli utili in corso di maturazione, come va gestita la deduzione fiscale? Poniamo che l’utile del periodo 2017 (al lordo dei prelievi) sia 100 e che 70 sia il prelievo complessivo: per verificare la deducibilità di questi 70 bisognerebbe conoscere il reddito imponibile, ma per determinare quest’ultima grandezza è necessario conoscere il prelevamento deducibile. Se si potesse assumere, almeno per il primo anno di applicazione della flat tax, l’utile fiscale al lordo del prelevamento (100 nel nostro esempio) tutto sarebbe più facile; ma il comma 1 del citato articolo 55-bis non autorizza tale semplificazione, quindi bisognerà attendere quale sarà l’interpretazione ufficiale dell’agenzia delle Entrate.
Altro tema interessante con riferimento alla disciplina fiscale dei prelevamenti è l’inserimento del loro ammontare nel reddito complessivo del socio (o dell’imprenditore individuale o collaboratore familiare). Tale reddito presenta una specifica categoria reddituale che è il reddito d’impresa, così come afferma l’articolo 55-bis, comma 3 del Tuir, e questa scelta del legislatore non è priva di conseguenze. A prescindere da come si dovrà trattare l’inserimento nel modello Unico (è improbabile che si debba utilizzare il quadro tipico del reddito d’impresa RG o RF) la qualificazione “reddito d’impresa” permette di ipotizzare una possibile compensazione con perdite derivanti da altri soggetti societari che non hanno optato per la tassazione separata. Si pensi ad un contribuente che partecipa a due snc, la prima opta per la flat tax mentre la seconda versa in regime ordinario. Dalla seconda società egli ha ritratto perdite fiscali che riporta a nuovo nel quinquennio successivo e tali perdite non trovano capienza nei redditi successivi prodotti dalla stessa società che ha generato le perdite. Il prelevamento nella snc che ha optato per il regime della flat tax genera in capo al socio un reddito di impresa e ciò gli permetterà di compensare le perdite ritratte dalle altre posizioni societarie (o individuali) in regime ordinario. Appare invece più difficile pensare che nel caso un soggetto partecipasse ad una società in regime di flat tax e contemporaneamente esercitasse una attività di impresa individuale in regime ordinario, il reddito d’impresa derivante dal prelevamento nella società in regime di tassazione separata possa essere direttamente computato tra i componenti positivi del reddito d’impresa individuale in regime ordinario: si tratta pur sempre di componenti derivante da diversi soggetti fiscali diversi tra loro, per cui appare più ragionevole la sommatoria algebrica della varie ipotesi reddituali nel computo del reddito complessivo.
GLI ESEMPI
CIRCOLO VIZIOSO
Posto che l’utile del periodo 2017 (al lordo dei prelievi) sia 100 e che 70 sia il prelievo complessivo, per verificare la deducibilità di questi 70 bisognerebbe conoscere il reddito imponibile; ma per determinare quest’ultima grandezza è necessario conoscere il prelevamento deducibile. Se si potesse assumere, almeno per il primo anno di applicazione della flat tax, l’utile fiscale al lordo del prelevamento (100 nel nostro esempio) tutto sarebbe più facile; ma il comma 1 del citato dell’articolo 55-bis del Tuir non autorizza tale semplificazione
REDDITI E PERDITE
Un contribuente partecipa a due snc, la prima delle quali opta per la flat tax mentre la seconda versa in regime ordinario. Dalla seconda società egli ha ritratto perdite fiscali che riporta a nuovo nel quinquennio successivo e tali perdite non trovano capienza nei redditi successivi prodotti dalla stessa società che ha generato le perdite. Il prelevamento nella snc che ha optato per il regime della flat tax genera in capo al socio un reddito di impresa e ciò gli permetterà di compensare le perdite ritratte dalle altre posizioni societarie (o individuali) in regime ordinario
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti Gianpaolo Ranocchi

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