Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016)

Tra i numerosi interventi fiscali contenuti nell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (meglio descritti nella guida alla lettura a tutte le disposizioni fiscali e societarie – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), si segnalano le seguenti misure:
    proroga al 31 dicembre 2017 dell’ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E’ infine prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all’acquisto di mobili (commi 2-3);
    riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (commi 4-7);
    conferma della maggiorazione del 40% degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico (commi 8-13);
    estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell’agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo annualericonosciuto a ciascun beneficiario (commi 15-16);
    introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata (commi 17-23);
    disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (commi 24-31);
    proroga al 30 giugno 2017 dell’operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (comma 32);
    assoggettamento all’aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta (commi 33-35);
    limitazione dei versamenti dovuti dal condominio a titolo di sostituto di imposta all’ipotesi di raggiungimento una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro (comma 36);
    obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi (comma 36);
    innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (comma 37);
    esenzione da IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 44);
    estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative (commi 66-68);
    introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (commi 76-80);
    possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche per l’IVA (comma 81);
    al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero in favore dellepersone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché di un “visto investitori” per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali (commi 148-159);
    tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (commi 535-536);
    introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa – IRI, rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l’impresa mediante applicazione dell’aliquota unica IRES al 24 per cento (commi 547-548);
    modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l’ambito applicativo. Tra le modifiche apportate si segnala, la diminuzione dell’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (commi 549-553);
    proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d’impresa (commi 554- 564);
    riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale (commi 565-566);
    ripristino della regola secondo cui l’emissione di una nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (comma 567);
    aumento dell’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF relativamente alle spese sostenute per la frequenza. (comma 617).
Fonte: Settimana Finanza & Fisco

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