Obblighi contabili. Semplificazione possibile optando per il metodo delle registrazioni Iva

Documenti e annotazioni in aumento
Gli adempimenti contabili delle imprese minori sono destinati a incrementarsi, a meno che non si opti per il criterio che consente di far coincidere il criterio di cassa con quello della registrazione dei documenti ai fini dell’Iva. 
L’impresa che applica il criterio di cassa deve, infatti, conservare anche la documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti - cioè gli estratti dei conti bancari (che è bene che siano relativi alla sola attività imprenditoriale) e le ricevute delle operazioni “non tracciate” (comprese quelle relative agli acconti) – per dimostrare la correttezza delle annotazioni effettuate. 
Le registrazioni contabili risulteranno frequentemente superiori a quelle necessarie in vigenza del criterio di competenza e appare opportuno tenere memoria delle rimanenze, anche se non concorrono più a formare il reddito: gli uffici delle Entrate e la Guardia di finanza potranno, infatti, continuare a verificare le giacenze di magazzino, al fine di controllare la corrispondenza alla realtà degli acquisti e dei ricavi dichiarati. 
Gli obblighi contabili 
Il nuovo regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non applicano il regime forfettario, le quali devono annotare cronologicamente (entro 60 giorni) negli appositi registri degli incassi e delle spese: gli importi percepiti o pagati; le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua o riceve il pagamento; gli estremi della fattura o altro documento emesso o ricevuto. Gli altri componenti positivi e negativi di reddito (che rilevano per competenza) devono essere annotati negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
È possibile, in alternativa, tenere soltanto i registri previsti ai fini Iva, nei quali vanno separatamente annotate le singole operazioni non soggette a registrazione. Se l’incasso o il pagamento non avviene nell’anno di registrazione è possibile annotare l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, indicando anche le fatture cui le operazioni si riferiscono: i ricavi e i costi vanno poi annotati separatamente nell’anno di incasso o pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva. 
Vista la complessità di tali adempimenti è stato previsto, «per finalità di semplificazione», che i contribuenti possono – esercitando un’opzione vincolante per almeno 3 anni - tenere i registri ai fini Iva senza annotare gli incassi e i pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. In tal caso «si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento». 
In quest'ultimo caso viene praticamente abbandonato il criterio di cassa e le ulteriori annotazioni riguardano le operazioni che rilevano soltanto ai fini delle imposte sui redditi.
L’opzione per l’ordinaria 
Le imprese che non intendono adottare la contabilità semplificata possono optare per la tenuta di quella ordinaria. Nell’articolo 3, comma 3, del Dpr 442/97 è stabilito che le opzioni relative ai regimi contabili vincolano il contribuente per un solo anno. Nel comma 8 dell’articolo 18 del Dpr 600/73 è stato, invece, ribadito che l’opzione è vincolante per 3 anni, perché è interessata anche la determinazione del reddito.
Fonte: Il Sole 24 ore

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