Regime di cassa, tilt sulle perdite

Nel primo anno di applicazione chiusura in rosso poi rischio di un super-prelievo
Il regime di contabilità semplificata applicabile dalle imprese minori dal 1° gennaio 2017 rischia di mandare in confusione i contribuenti e gli addetti ai lavori.
Il problema più rilevante è costituito dalla deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa o il criterio delle registrazioni, cioè il cosiddetto criterio misto, di cassa e competenza. È infatti previsto che il reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle imprese minori in regime di contabilità semplificata è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il “passaggio” dal criterio di competenza a quello di cassa, che, in pratica, per le deroghe previste, è un criterio misto, prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerebbe una chiusura in perdita per l’anno 2017, che, per legge, non potrà essere riportata.
L’altalena tra perdite e redditi rilevanti 
La perdita, scaturente dalla deduzione integrale delle rimanenze di importo rilevante, non potendola riportare negli anni successivi, può comportare gravi conseguenze alle imprese. Gli effetti che ne derivano potrebbero comportare: un rilevante risultato negativo nel primo anno di “passaggio” dal criterio di competenza a quello misto, di cassa e competenza; ?rilevanti redditi d’impresa negli anni successivi.
L’anno 2017 con perdite rilevanti 
Si può fare l’esempio di un’impresa che si trova, a fine anno 2016, con una rimanenza di merci per 500mila euro. Per semplicità, si ritiene che anche a fine 2017 le rimanenze finali saranno di 500mila euro, mentre quelle di fine anno 2018 saranno di 300mila euro. Se i ricavi dell’anno 2017 saranno di 240mila euro e i costi 200mila euro, si avrà in effetti un reddito di 40mila euro; l’impresa, però, poiché dovrà dedurre l’importo delle rimanenze al 31 dicembre 2016, per l’intero importo di 500mila euro, anziché dichiarare il reddito di 40mila euro, dichiarerà una perdita di 460mila euro (500mila meno 40mila), che non potrà essere portata in diminuzione negli anni successivi.
Alla perdita virtuale del 2017 farà seguito un reddito altrettanto virtuale per il 2018, con conseguenze devastanti per l’impresa, che potrebbero portarla al fallimento. Ad esempio, se la stessa impresa, avendo anche venduto nel 2018 parte delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017 (che da 500mila euro si sono ridotte a 300mila euro al 31 dicembre 2018), avrà ricavi per 300mila euro e costi per 60mila euro, dovrà dichiarare un reddito d’impresa di 240mila euro (300mila di ricavi, meno i 60mila di costi), con imposte da pagare per oltre 100mila euro. In verità, i ricavi di 300mila euro corrispondono per la maggior parte all’incasso derivante dalla vendita dei 200mila euro di merci che erano in giacenza al 31 dicembre 2017. In pratica, l’impresa: ?ha conseguito nel 2018 ricavi per 300mila euro, costituiti dalla vendita di 60mila euro di merci acquistate nel 2017 e 200mila euro di merci che erano in giacenza al 31 dicembre 2017;?avrà rimanenze finali al 31 dicembre 2018 per 300mila euro, visto che l’importo di 500mila euro è stato ridotto di 200mila euro.
Il paradosso delle perdite non riportabili 
Nel caso esemplificato, a causa delle rilevanti rimanenze finali nel primo anno di “passaggio” dal criterio di competenza a quello di cassa (o criterio misto, di cassa e competenza) e del mancato riporto delle perdite, l’impresa: ?dichiarerà una rilevante perdita per 460mila euro, in luogo di un reddito che, se determinato con il criterio di competenza, sarebbe stato di 40mila euro; ?nel secondo anno, dichiarerà un reddito di 240mila euro, invece di un reddito di “competenza” di 40mila euro.
È evidente che, senza il riporto delle perdite, derivante dalla deduzione delle rimanenze finali nel primo anno di “passaggio” al criterio di cassa o, per opzione, al “criterio delle registrazioni”, cioè ad uno dei nuovi criteri misti, di cassa e competenza, il nuovo regime di contabilità semplificata rischia di fare fallire le imprese. 
Per rimediare a una palese svista del legislatore, che non si è reso conto delle conseguenze che potrebbero derivare dal nuovo regime di contabilità semplificata, si può sperare in una norma correttiva, che, in caso di perdite, consenta il riporto delle stesse negli anni successivi, senza limitazione alcuna. Inoltre, considerato che il passaggio dalla contabilità semplificata a quella “ordinaria” comporterebbe un rilevante aumento del costo per la tenuta della contabilità, potendo scegliere tra il “criterio di cassa” e il “criterio delle registrazioni”, probabilmente molte imprese opteranno per la determinazione del reddito sulla base del “criterio delle registrazioni”. 
Resta sempre fermo il problema delle rimanenze finali, con gli effetti sopra illustrati, per le imprese in regime di contabilità semplificata che applicheranno il “criterio di cassa” o il “criterio delle registrazioni”. Insomma, grazie alle cosiddette semplificazioni, anche il regime di contabilità semplificata è diventato più complicato.
LE CHANCE
01 Criterio di cassa
Dal 2017, le imprese individuali e le società di persone, esercenti imprese di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro, se imprese aventi per oggetto altre attività, passeranno dal criterio di competenza al “criterio di cassa” che, per le deroghe previste, è un criterio misto, di cassa e competenza. Il nuovo regime è quello “naturale”.
02 IL Passaggio
Il criterio misto adottato nel passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa può creare non pochi problemi alle imprese. Il problema più rilevante è costituito dalla deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica il criterio La perdita, scaturente dalla deduzione integrale delle rimanenze di importo rilevante, non potendola riportare negli anni successivi, può comportare gravi conseguenze alle imprese. Gli effetti che ne derivano potrebbero comportare: un rilevante risultato negativo nel primo anno di passaggio.
03 Criterio delle registrazioni
C’è una seconda strada però opzionabile per le aziende: le imprese minori possono infatti optare per il cosiddetto “criterio delle registrazioni”, che, per le deroghe previste, è un criterio misto, e cioé di cassa e competenza, con un vincolo almeno triennale. In questo caso, si considera che la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
04 Criterio di competenza con opzione per l’ordinariA
Non solo: per le imprese minori, resta anche ferma la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria, e, quindi, con la determinazione dei ricavi e del reddito con il criterio di competenza.
Fonte: Il sole 24 ore autori Salvina Morina Tonino Morina

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