Regime per cassa con via d’uscita

Opzione per l’ordinaria con l’uso del libro giornale e con l’inventario di apertura
Le imprese minori preparano le scelte contabili in vista del nuovo regime di determinazione del reddito per cassa introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (attesa in Gazzetta Ufficiale oggi). L'ingresso nel sistema previsto dal nuovo articolo 66 del Tuir sarà automatico per tutti i contribuenti in contabilità semplificata. 
Per non applicare le nuove regole si dovrà optare per il regime ordinario adottando, sin dal prossimo 1° gennaio, un comportamento contabile concludente e comunicando la scelta nella dichiarazione Iva 2018.
Chi entra e chi esce 
Cambiano dal prossimo anno le modalità di determinazione del reddito per le imprese individuali e per le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria a norma dell’articolo 18 del Dpr 600/1973. 
Viene cancellato dall’articolo 66 del Tuir il riferimento al criterio di competenza, sostituito da un principio di cassa semplificato. Il reddito di queste imprese si quantificherà sottraendo dai ricavi percepiti i costi pagati ed aggiungendo i proventi da autoconsumo, quelli degli immobili non strumentali, i dividendi percepiti e le plus e minusvalenze nonché sopravvenienze attive e passive. Non saranno rilevanti le rimanenze iniziali e finali (salva la deduzione delle rimanenze tassate nell’ultimo anno in cui si applicava il principio di competenza).
L’articolo 18 del Dpr 600, a sua volta modificato dalla legge di Bilancio, stabilisce che rientrano nella contabilità semplificata le imprese che nell’anno precedente hanno conseguito (se si applicava la regola di competenza, oppure che hanno percepito, se si era già in regime di cassa) ricavi non superiori a 400mila euro (imprese che svolgono prestazioni di servizi) o a 700mila euro (altre attività). Il regime di contabilità semplificata, precisa l’articolo 18, si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi sopra indicati. 
Come detto, il cosiddetto regime di cassa non è un sistema speciale di tassazione delle mini-imprese, bensì la modalità naturale di calcolo del relativo reddito che viene poi assoggettato ordinariamente all'Irpef e all'Irap (stante il richiamo operato dall’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997). 
Opzione per la ordinaria 
Le imprese che hanno i requisiti per la contabilità semplificata nel 2016 e li mantengono per il prossimo anno (ricavi 2016 non superiori alle soglie sopra richiamate) applicheranno automaticamente il regime di cassa dal 2017. Per uscirne, e mantenere le regole di competenza temporale, con la rilevanza altresì delle rimanenze iniziali e finali, si dovrà optare per la contabilità ordinaria ai sensi del comma 8 dell’articolo 18 del Dpr 600. L’opzione, stabilisce la norma riscritta dalla legge di Bilancio, ha durata fino a quando non è revocata e in ogni caso per l'anno in cui si esercita e per i due successivi. Questa durata minima si pone in contrasto con quanto stabilito quale regola generale dall’articolo 3 del Dpr 442/1997 secondo cui le opzioni contabili (compresa quella dell'art. 18, come confermato dalla circ. 209/E/1998 e dal quadro VO della dichiarazione Iva) restano valide solo per un anno.
L'opzione per la contabilità ordinaria, come previsto dall'articolo 1 del Dpr 442/1997, si esercita mediante il comportamento del contribuente nella tenuta dei registri contabili. In sostanza, per uscire dal regime semplificato sin dal 1° gennaio 2017, e non applicare dunque il metodo di cassa introdotto dal comma 17 della legge di Bilancio, occorrerà adottare, sottoponendole alle formalità fiscali, le scritture contabili previste dall'articolo 14 e seguenti del Dpr 600 e dunque il libro giornale con i relativi partitari, predisponendo l'inventario di apertura delle poste attive e passive. L'opzione derivante dal comportamento contabile dell'impresa, che ha effetto immediato, verrà poi comunicata a consuntivo con la denuncia Iva riferita al 2017 da presentare in forma autonoma tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

Commenti