Tripla spinta agli investimenti

I maxiammortamenti trovano la proroga; al via la deduzione al 250% sui beni digitali ; maggiorazione del 40% per i software
Proroga della disciplina del maximmortamento , con esclusione dei veicoli non strumentali , introduzione di un incentivo “rafforzato” ( iperammortamento ) per alcuni beni materiali ad alto contenuto tecnologico , funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0), e previsione della possibilità di maggiorare del 40% gli investimenti in alcuni beni immateriali (software) effettuati dai soggetti che beneficiano dell’iperammortamento. Sono le tre direttrici lungo le quali viaggiano gli incentivi agli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dalla legge di bilancio. 
L’«allungamento» 
Il primo intervento riguarda l’estensione di un anno dell’incentivo per l’acquisto – in proprietà o tramite contratto di leasing - dei beni strumentali introdotto dalla Stabilità 2016; sono quindi agevolati – con la maggiorazione del 40% del costo fiscale ammortizzabile - gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con la possibilità di incentivare anche gli investimenti perfezionati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine del 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 
Come chiarito dalla circolare 23/E/2016, per individuare la data di effettuazione dell’investimento, valgono i criteri generali indicati nel Tuir, in base al quale si fa riferimento alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. 
Sono esclusi dalla proroga i veicoli ed i mezzi di trasporto, diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa, quindi sia le auto «jolly» che quelle date in uso promiscuo ai dipendenti. Restano inoltre confermate le esclusioni per i beni con coefficiente ordinario di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, nonchè alcuni beni utilizzati nei settori regolamentati. 
L’iperbonus 
In aggiunta alla proroga del super ammortamento, la legge di bilancio introduce la possibilità di maggiorare del 150%, il costo fiscale ammortizzabile relativo a determinati beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale - indicati in un allegato A alla legge - a condizione che i beni stessi siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; si deve trattare quindi di macchinari “intelligenti” in grado d dialogare tra loro, in base a determinate tecnologie abilitanti secondo il modello «Industria 4.0» Per tali beni, pertanto, se acquistati (anche in leasing) nel periodo agevolabile, sarà possibile ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o produzione. 
I beni immateriali 
Per i soli soggetti che beneficiano dell’iperammortamento, inoltre, è consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni – indicati in un allegato B - che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti nell’allegato A. 
Per beneficiare dell’iperammortamento o del superammortamento relativo ai software, è richiesta un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa attestante che il bene: 
possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’allegato A e/o B, 
è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
Per gli acquisti di costo unitario superiori a 500milaeuro tale attestazione deve risultare da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato. 
La relazione illustrativa chiarisce che la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione. 
La fruizione 
Rimangono inalterate le modalità di fruizione del beneficio: la maggiorazione del 40%, così come quella del 150%, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, e che pertanto deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione (o interconnessione) del bene, ridotti a metà per il primo esercizio. Nel caso di investimento in leasing, l’incentivo imputabile ai canoni andrà ripartito lungo la durata “fiscale” del contratto a prescindere dalla durata (circolare 23/E/2016). 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giacomo Albano

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