Estromissione immobili a compilazione obbligata

Anche se non c’è un imponibile da assoggettare alla sostitutiva
Quadro RQ del modello “Redditi PF 2017” con focus sugli adempimenti dichiarativi per l'estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (articolo 1, comma 121, legge 208/2015) da parte degli imprenditori individuali. Le istruzioni al modello pubblicate in bozza sul sito delle Entrate, l’altro ieri, confermano di fatto, quanto già chiarito dall’Agenzia nei documenti di prassi emanati nel corso del 2016 (circ. 26/E e 37/E). 
La sezione XXII del quadro RQ va, infatti, compilata in ogni caso quando vi è un’estromissione anche nell’ipotesi in cui, materialmente non vi sia materia imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva; in caso di contemporanea estromissione di beni che producono componenti positivi e negativi, invece, si dovrà sommare algebricamente le due quantità al fine di determinare l’imponibile finale da assoggettare a imposta sostitutiva. 
La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha consentito agli imprenditori individuali di estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali (per natura o destinazione), previo versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale del bene ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Il valore normale, su richiesta dell’imprenditore, può essere quantificato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori previsti dall’articolo 52 comma 4 del Dpr 131/1986. 
L’estromissione per le ditte individuali non comportava adempimenti particolari e l’opzione doveva essere effettuata, entro lo scorso 31 maggio, mediante comportamento concludente con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016, attraverso la rilevazione contabile dell’operazione (libro giornale per i soggetti in contabilità ordinaria o registro dei beni ammortizzabili per quelli in semplificata). 
Il versamento dell’imposta sostitutiva doveva essere effettuato per il 60% dell’importo dovuto entro lo scorso 30 novembre, ed il restante 40% andrà, invece, corrisposto entro il 16 giugno 2017. 
La sezione XXII del quadro RQ è dedicata agli imprenditori individuali che hanno estromesso nel 2016 beni strumentali dal patrimonio dell’impresa. Il quadro si compone essenzialmente di due righi (RQ 81 e 82) dove devono essere indicati il valore normale degli immobili estromessi, il costo fiscale degli stessi e l’imposta sostitutiva dovuta. Sul punto le istruzioni chiariscono che è necessario indicare anche l’eventuale risultato negativo dell’operazione (si veda anche l’esempio riportato) precisando, opportunamente, che nel caso in cui il rigo differenza assuma valore negativo non sarà necessario compilare il rigo “determinazione dell’imposta”. 
Si ricorda che la compilazione del quadro è un adempimento particolarmente delicato; l’Agenzia ha, infatti, chiarito (circolare 26/E/2016) che l’opzione per l’estromissione si perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. La mancata compilazione del quadro, sempre secondo quanto chiarito dalla Entrate, può’ essere sanata solo intervenendo entro i termini di cui all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/98 (90 giorni). 
Questo pensiero si pone in contrasto con il contenuto di un precedente documento di prassi (risoluzione 228/2009) nel quale le Entrate avevano invece sposato una tesi meno restrittiva riconoscendo la possibilità di intervenire con una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis, Dpr 322/98 allora in vigore. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

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