Per le spese pubblicitarie stop agli ammortamenti

Sugli oneri di rappresentanza cambia il calcolo delle soglie di deducibilità
Cambiano le regole civilistiche e fiscali per le spese di pubblicità e rappresentanza. Nel bilancio 2016, in forza del principio contabile Oic 24 (aggiornato con il Dlgs 139/2015), gli oneri pubblicitari, anche se sostenuti per il lancio di nuovi prodotti o per campagne commerciali di particolare rilevanza, non sono più capitalizzabili, dovendosi altresì stornare dall’attivo le quote residue ereditate da anni precedenti. Fiscalmente, l’impresa proseguirà il piano di ammortamento già avviato. Per le spese di rappresentanza, salgono nella dichiarazione dei redditi 2017 le soglie di deducibilità previste dall’articolo 108 del Tuir. 
Pubblicità a conto economico 
Con il bilancio 2016, viene meno la possibilità di considerare pluriennali gli oneri per attività pubblicitarie, i quali dovranno conseguentemente essere imputati interamente a conto economico. Il documento Oic 24 stabilisce, inoltre, che la nuova impostazione deve essere applicata retroattivamente, eliminando dall’attivo le quote residue con imputazione diretta a riduzione del saldo di apertura del patrimonio netto. 
Per allineare le regole fiscali al nuovo principio contabile, l’articolo 13-bis del Dl 244/2016 modifica in primo luogo l’articolo 108, comma 1, del Tuir, eliminando ogni riferimento alla capitalizzazione e all’ammortamento di oneri pluriennali e prevedendo in generale che la deduzione possa avvenire nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.In pratica, per queste spese (spese di impianto, pubblicità, ricerca, sviluppo, migliorie su beni di terzi), la deduzione segue le regole contabili senza alcuna deroga o modifica da parte del Fisco. Principio già in passato affermato dalle Entrate (circolare 108/E/96, 6.4.) per le spese di impianto e per altri oneri diversi da quelli espressamente disciplinati dall’articolo 108.
In relazione allo storno delle spese in precedenza capitalizzate (il caso riguarda anche quelle di ricerca), viene altresì indicato che ciò non genera costi deducibili, ma che prosegue in ambito fiscale il processo di ammortamento. La contabilizzazione a patrimonio netto non è di ostacolo alla deduzione delle ulteriori quote (mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi), in quanto per questi casi si presume comunque avvenuto il transito da conto economico ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del Tuir. 
Deduzione maggiorata 
Il Dlgs 147/2015 ha modificato l’articolo 108, comma 2, del Tuir, con decorrenza dall’esercizio 2016, stabilendo nuove e più elevate soglie di deduzione delle spese di rappresentanza, che vanno a sostituire quelle in precedenza fissate dall’articolo 1, comma 2, del Dm 19 novembre 2008.
I limiti di deducibilità - commisurati ai ricavi e altri proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi - sono ora stabiliti come segue: 1,5% fino a 10 milioni (in luogo del previgente 1,3%); 0,6% (in luogo del previgente 0,5%) sulla parte tra 10 milioni e 50 milioni e 0,4% (in luogo del previgente 0,1%) sulla parte che eccede 50 milioni.
Nella dichiarazione dei redditi 2017 usufruiranno dell’incremento di deducibilità in modo più rilevante le imprese di grandi e grandissime dimensioni le quali, di fatto, si troveranno di fronte ad una soglia triplicata o più. Si pensi ad una società con ricavi e proventi di 500 milioni. Fino al 2015 (Unico 2016) le spese di rappresentanza erano deducibili nel tetto di 780.000 euro, mentre dal 2016 (Redditi 2017) la deduzione è consentita fino a 2.190.000 euro.
Nella quantificazione del tetto di deducibilità entreranno, a seguito delle modifiche allo schema di Conto economico introdotte dal Dlgs 139/2015, anche proventi che, fino allo scorso esercizio, erano da classificare nell’area straordinaria (voce E20). Questi componenti reddituali dal 2016 vanno inclusi nella voce A5, con un conseguente incremento della base di applicazione delle descritte percentuali. Il Dl 244/2016 ha però stabilito che dai conteggi dovranno escludersi le plusvalenze straordinarie derivanti da trasferimenti di aziende.
Le novità normative introdotte dal Dlgs 147/2015 non hanno invece alcun impatto ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle società di capitali.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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