La Manovra Correttiva (DL 50/2017). L’ennesima stretta alla compensazione dei crediti d’imposta

Al fine di reperire le risorse necessarie per l’aggiustamento dei conti pubblici imposto dalla Commissione europea, il Governo ha emanato il DL 50/2017, in vigore dallo scorso 24.4.2017.
Tra i molteplici interventi in materia fiscale, assume particolare rilievo l’ennesima stretta alla compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali..
LA SOGLIA PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Con effetto dal 24.4.2017, il limite di utilizzo dei crediti fiscali, il cui superamento impone l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo sulla dichiarazione da cui emerge il credito, passa da € 15.000 a € 5.000. Il nuovo limite di € 5.000 trova applicazione sia per la compensazione del credito IVA annuale (esclusa, invece, la compensazione del credito IVA infrannuale), sia per la compensazione degli altri crediti erariali (IRPEF, addizionali, IRES, maggiorazione IRES, IRAP, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
L’OBBLIGO DI UTILIZZARE ENTRATEL O FISCONLINE
Il DL 50/2017 ha poi soppresso il limite annuo (pari a € 5.000) il cui superamento imponeva la trasmissione delle deleghe di pagamento contenenti le compensazioni mediante i soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Pertanto, a prescindere dall’importo del credito utilizzato in compensazione (e dall’obbligo o meno di apposizione del visto di conformità), il modello F24 che espone delle compensazioni deve essere sempre trasmesso mediante Entratel o Fisconline (l’obbligo va osservato anche per la compensazione del credito IVA trimestrale).
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 50/2017, la compensazione del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale è soggetta alle seguenti limitazioni:
1) l’utilizzo entro la soglia di € 5.000 è liberamente ammesso già dal 1.1 dell’anno successivo a quello di maturazione del credito, senza che sussista alcun vincolo (per la trasmissione del modello F24, tuttavia, ricorre l’obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline);
2) oltre la soglia di € 5.000 la compensazione è invece ammessa dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA da cui emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo (per la trasmissione del modello F24, da inviare almeno dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, ricorre l’obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline).
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI
Le stesse regole devono essere osservate anche per la compensazione dei crediti erariali. In questo caso, tuttavia, occorre considerare che, a differenza di quanto previsto in ambito IVA, la compensazione non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione: l’utilizzo in compensazione dei crediti disponibili è ammesso già dal 1.1 dell’anno successivo a quello di maturazione, anche se la relativa dichiarazione, munita del visto di conformità, è presentata successivamente, entro il termine ordinario del 30.9 (dichiarazione dei redditi e IRAP) o del 31.7 (modello 770).
Vanno comunque osservate le seguenti regole:
1) l’utilizzo entro la soglia di € 5.000 è liberamente ammesso già dal 1.1 dell’anno successivo a quello di maturazione del credito, senza che sussista alcun vincolo (per la trasmissione del modello F24, tuttavia, ricorre l’obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline);
2) oltre la soglia di € 5.000 la compensazione è ammessa dal 1.1 dell’anno successivo a quello di maturazione del credito, a condizione che la dichiarazione annuale da cui emerge il credito sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo (per la trasmissione del modello F24 ricorre l’obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline).
INDEBITO UTILIZZO DEL CREDITO
Il DL 50/2017 introduce poi una specifica disciplina per le violazioni in materia di visto di conformità (ossia, l’omessa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o l’apposizione del visto da parte di soggetti non abilitati). Al ricorrere di tali violazioni, in particolare, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del credito indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni (pari al 30% dell’importo dei crediti indebitamente utilizzati). In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, le somme dovute per l’indebito utilizzo dei crediti sono iscritte a ruolo (per il pagamento delle stesse è disposto il divieto di ricorrere alla compensazione orizzontale).
Fonte: Info integra

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