Entro la giornata di oggi, dovrà essere effettuata la trasmissione dei dati relativi alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, per il primo trimestre 2017

L’obbligo in questione è previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010 (introdotto dal DL 193/2016), con effetti dall’anno d’imposta 2017.
Il termine, originariamente fissato al il 31 maggio 2017, è stato infatti prorogato con DPCM del 22 maggio 2017.
Qualora, entro il termine odierno, ci si accorgesse di aver trasmesso una comunicazione incompleta o contenente dati errati o inesatti, è possibile procedere a un successivo invio della comunicazione, sostitutiva della precedente (istruzioni alla compilazione del modello approvato con provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017).
Decorso il termine, resta possibile effettuare l’invio dei dati, per effettuare una comunicazione in precedenza omessa oppure per rettificare una comunicazione incompleta o infedele.
Le suddette violazioni sono punite a norma dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97.
Il legislatore ha deciso di modulare differentemente le sanzioni a seconda che il soggetto passivo effettui l’adempimento:
- entro il termine di 15 giorni dalla scadenza ordinaria (sanzione da 250 a 1.000 euro);
- ovvero successivamente al 16° giorno (sanzione da 500 a 2.000 euro).
In considerazione del fatto che, per le comunicazioni riferite al primo trimestre 2017, il termine ordinario è stato differito:
- si applica la sanzione inferiore se la regolarizzazione avviene sino al 27 giugno 2017;
- per le regolarizzazioni effettuate a decorrere dal 28 giugno 2017, si applica la sanzione “piena”.
Il soggetto passivo può comunque avvalersi della procedura di ravvedimento operoso, la quale prevede, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, oltre all’effettuazione dell’adempimento, la riduzione delle sanzioni dovute.
Applicando il ravvedimento, quindi:
- per le comunicazioni omesse e trasmesse entro il 27 giugno 2017, la sanzione è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro);
- per le comunicazioni trasmesse dal 28 giugno all’11 settembre 2017 (il 90° giorno coincide con il 10 settembre che è domenica), la sanzione è pari a 55,56 euro (1/9 di 500 euro);
- per le comunicazioni trasmesse entro il 12 giugno 2018 (un anno dal termine per l’adempimento), la sanzione è pari a 62,50 euro (1/8 di 500 euro).
Per ravvedimenti “immediati” sanzione di 27,78 euro
Per le violazioni regolarizzate entro due anni dall’omissione, la sanzione è di 71,43 euro (1/7 di 500 euro); per le violazioni regolarizzate oltre il termine di due anni, la sanzione è di 83,33 euro (1/6 di 500 euro); per le regolarizzazioni successive alla constatazione della violazione, la sanzione è pari a 100 euro (1/5 di 500 euro).
A questo riguardo, le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle FAQ del 26 maggio 2017, precisando che è possibile effettuare l’invio di comunicazioni successive alla prima (oltre il termine ordinario del 12 giugno 2017), hanno reso noto che la comunicazione trasmessa successivamente sostituisce quelle precedenti.
Ambito temporale
Sanzione edittale (minimo)
Riduzione ex art. 13 del DLgs. 472/97
Importo
Sino al 15° giorno successivo alla violazione
250 euro
1/9 (lett. a-bis)
27,78 euro
Dal 16° al 90° giorno successivo alla violazione
500 euro
1/9 (lett. a-bis)
55,56 euro
Dal 91° giorno successivo all’anno successivo alla violazione
500 euro
1/8 (lett. b)
62,50 euro
Oltre il primo anno e sino a due anni successivi alla violazione
500 euro
1/7 (lett. b-bis)
71,43 euro
Oltre i due anni successivi alla violazione
500 euro
1/6 (lett. b-ter)
83,33 euro
Dopo la contestazione della violazione
500 euro
1/5 (lett. b-quater)
100 euro
Fonte: EUTEKNE SpA


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