Fallimento, allerta dai professionisti

La riforma affida a organismi composti da curatori e commissari l’iter per «anticipare» le crisi
Arriva la procedura di allerta . A introdurla è la riforma fallimentare, approvata mercoledì scorso dal Senato (atto 2681). Una legge delega, che dovrà essere attuata nei prossimi mesi dal Governo. Ma i principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 4 della legge permettono di delineare gli obiettivi e il funzionamento del nuovo procedimento.
L’allerta è di natura non giudiziale e confidenziale (articolo 4, comma 1), della riforma perché le procedure concorsuali sono vissute dagli imprenditori come un male in sé, da allontanare nel tempo a ogni costo, con il risultato che le imprese che fanno domanda di concordato preventivo sono per lo più in condizione di irreversibile decozione.
La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi sarà governata da un organismo ad hoc istituito presso ciascuna Camera di commercio. Poiché gran parte della riuscita dell’istituto dipenderà dall’adeguata organizzazione e professionalità dell’organismo appare assai positiva la scelta legislativa di un unico organismo e il fatto che il collegio da questo nominato sarà formato da tre esperti professionisti (attinti dal futuro albo nazionale dei curatori fallimentari e dei commissari) designati uno dalla Camera di commercio, uno dal presidente del tribunale delle imprese e uno dalle associazioni di categoria.
Il procedimento avrà inizio su istanza di parte o a seguito di segnalazioni. La legge delega introduce infatti delle vere e proprie misure d’allerta con la previsione della segnalazione all’organismo da parte di soggetti qualificati diversi dal debitore:
gli organi di controllo societari, che avranno l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo; 
i creditori pubblici qualificati, tra cui l’agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, che dovranno avvisare immediatamente il debitore che la sua esposizione ha superato l’importo rilevante e segnalare poi agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all’organismo, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante a fronte dell’inerzia del debitore. 
Saranno previste misure premiali, di natura patrimoniale e per la responsabilità personale, a favore dell’imprenditore che tempestivamente propone istanza di composizione assistita della crisi o chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o propone un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; analoghe misure premiali, in tema di esenzione da responsabilità, saranno previste per l’organo di controllo che si attivi prontamente. Sempre con logica incentivante, la mancata segnalazione dei creditori pubblici causerà l’inefficacia dei privilegi sui crediti.
Il procedimento davanti all’organismo di composizione della crisi, che potrà durare al massimo sei mesi, comporterà innanzitutto l’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il carattere amministrativo del procedimento di composizione della crisi non sarà però d’ostacolo all’adozione, da parte del giudice, ma solo a richiesta dell’imprenditore, di «misure protettive» temporanee, necessarie per condurre a termine la trattativa con i creditori, revocabili in caso di frode ai creditori o quando il collegio di esperti riferisce che non è possibile arrivare a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure idonee a superare la crisi.
Se la ricerca di una soluzione alla crisi si concluderà positivamente, il collegio dovrà attestare che l’imprenditore ha posto in essere le misure idonee al superamento della crisi. Se però il collegio non individuerà misure idonee a superare la crisi e attesterà lo stato di insolvenza, l’organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede perché accerti tempestivamente l’insolvenza.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giovanni B. Nardecchia

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