Modelli INTRASTAT: le semplificazioni in arrivo

Con il Provvedimento 25.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha dettato la nuova disciplina fiscale e statistica dei modelli INTRASTAT, applicabile agli elenchi riepilogativi il cui periodo di riferimento decorre dal 1.1.2018. Con Nota n. 110586/2017, l'Agenzia delle Dogane ha poi precisato che resta comunque invariato l’obbligo di presentazione dei modelli relativi all’ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRASTAT aventi periodi di riferimento antecedenti. 
I MODELLI RIFERITI AGLI ACQUISTI DI BENI E AI SERVIZI RICEVUTI
Il Provvedimento 25.9.2017, attuativo di quanto disposto dal DL 244/2017, ha introdotto, con effetto dal 1.1.2018, rilevanti semplificazioni in materia di modelli INTRA 2. È prevista, innanzitutto, l'eliminazione dell'obbligo di presentazione degli elenchi trimestrali riferiti agli acquisti di beni e servizi, con il contestuale innalzamento delle soglie che impongono la presentazione con cadenza mensile dei modelli INTRA 2.
Per i modelli INTRA 2-bis (acquisti di beni), in particolare, l'obbligo di presentazione (con cadenza mensile) ricorre qualora, in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, l'ammontare trimestrale degli acquisti sia d'importo pari o superiore a € 200.000. Per i modelli INTRA 2-quater (servizi ricevuti), invece, l'obbligo di presentazione (con cadenza mensile) ricorre qualora, in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, l'ammontare trimestrale degli acquisti sia d'importo pari o superiore a € 100.000.
Le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie non più ricomprese negli elenchi trimestrali saranno acquisite dall'Amministrazione finanziaria attraverso i dati indicati nella Comunicazione dati fatture (codice TD10 per i dati delle fatture di acquisto intracomunitario di beni e codice TD11 per le fatture delle prestazioni di servizio ricevute in ambito comunitario) o dalle fatture elettroniche trasmesse ai sensi del D.Lgs. 127/2015.
Ai fini della verifica della soglia degli acquisti trimestrali, il cui superamento impone la presentazione degli elenchi con cadenza mensile, occorre poi aver riguardo a ciascuna singola categoria di operazioni. Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo realizza acquisti intracomunitari di beni per € 300.000, ricevendo servizi intracomunitari per € 10.000, l'obbligo di presentazione ricorre soltanto per gli elenchi riferiti agli acquisti intracomunitari di beni.
Ancora, gli elenchi mensili riferiti agli acquisti di beni e servizi assumono una valenza esclusivamente statistica (dovrebbe, pertanto, trovare applicazione il più favorevole impianto sanzionatorio previsto per le violazioni di natura statistica).
Da ultimo è previsto un significativo ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto nella compilazione del campo "Codice servizio" dei modelli riferiti alle prestazioni di servizio ricevute. I codici indicati nella Tabella CPA 2008 passeranno, infatti, dalle attuali 6 cifre a 5 (con la conseguente riduzione del 50% dei codici da selezionare). Il provvedimento prevede anche la predisposizione di un motore di ricerca atto a semplificare l'individuazione del codice attribuibile ai servizi ricevuti. 
I MODELLI RIFERITI ALLE CESSIONI DI BENI E AI SERVIZI RESI
Il Provvedimento 25.9.2017 conferma l'obbligo di presentazione degli elenchi riferiti alle cessioni intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario. La periodicità di presentazione degli stessi, mensile o trimestrale, continua poi a essere collegata alla soglia trimestrale di € 50.000.
Anche per i modelli INTRA 1, la verifica della soglia delle cessioni trimestrali, il cui superamento impone la presentazione degli elenchi con cadenza mensile, deve essere effettuata distintamente per ciascuna singola categoria di operazioni. 
La vera novità è costituita dall'introduzione di una soglia di cessioni trimestrali, pari a € 100.000, il cui superamento comporta l'obbligo di compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA 1-bis.
Infine, così come previsto per le prestazioni di servizio ricevute, anche per i servizi resi è previsto il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto nella compilazione del campo "Codice servizio", con il passaggio del codice CPA da 6 a 5 cifre. 
Estratto dalla circolare Focus ESTERO n. 19/2017

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