LA NUOVA ROTTAMAZIONE A EFFETTO LIMITATO

Il DL 148/2017 ha riproposto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, pur limitatamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 30.9.2017. Come in precedenza, la nuova rottamazione consente di estinguere i debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in essi incluse. È, infatti, richiesto il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi, nonché di quelle maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese sostenute per la notifica delle cartelle di pagamento o per le procedure esecutive eventualmente avviate.
La nuova versione della rottamazione trova applicazione anche per i contribuenti che non hanno correttamente eseguito i versamenti delle rate comprese nei piani di dilazione già in essere.
Per l'adesione alla definizione agevolata è richiesta la presentazione, entro il 15.5.2018, del modello DA-2017. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il mese di luglio 2018, oppure in un massimo di 5 rate di pari importo (l'importo di ciascuna rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute).
A seguito della presentazione dell’istanza, e almeno fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso l'obbligo di pagamento dei versamenti riferiti alle rate delle dilazioni in essere alla data di trasmissione del modello DA-2017. È dunque opportuno che i contribuenti con una rateazione in corso presentino quanto prima la domanda di adesione alla rottamazione, al fine di sospendere i versamenti delle rate successive alla data della richiesta.
L'omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute determina la decadenza dall'agevolazione. In questo caso, oltre a perdere gli effetti della definizione agevolata (ossia lo sgravio delle sanzioni e degli interessi di mora), il debito residuo non può più essere rateizzato e deve quindi essere corrisposto in un'unica soluzione (gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto di quanto complessivamente dovuto).
 IL SERVIZIO FAI D.A. TE
Il modello DA-2017 può essere presentato direttamente agli sportelli territoriali dell'Agente della riscossione o trasmesso a mezzo PEC alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione di riferimento. In alternativa è possibile ricorrere al nuovo servizio "Fai D.A. te", disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Con il servizio, in particolare, è possibile richiedere l'elenco delle cartelle rottamabili e presentare la domanda di adesione direttamente dall'area libera del portale www.agezientrateriscossione.gov.it, senza necessità di PIN e password.
Per la presentazione della richiesta è necessario accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cliccare sul link presente nella pagina dedicata alla "Definizione Agevolata 2017" e compilare il modulo che appare sullo schermo (indicando, tra l'altro, l'indirizzo e-mail ove si desidera ricevere la convalida della richiesta), inserendo i riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si intendono definire.
È poi necessario allegare i documenti di riconoscimento (ossia, il documento d'identità e la dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Infine, dopo aver visionato il riepilogo dei dati, è possibile indicare se si intende pagare in un’unica soluzione o in forma rateale.
 LA RIAMMISSIONE ALLA PRECEDENTE ROTTAMAZIONE
Per i contribuenti esclusi dalla precedente versione della rottamazione per il mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31.12.2016 delle dilazioni in corso al 24.10.2016, il DL 148/2017 ha previsto la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2016.
A tal fine è richiesta la presentazione del modello DA-R entro il termine del 31.12.2017, nonché il versamento in un'unica soluzione delle rate arretrate in scadenza negli ultimi mesi del 2016 entro il 31.5.2018. Le ulteriori somme dovute per la definizione del debito iscritto a ruolo devono essere versate in un massimo di 3 rate (in scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018).
Il modello DA-R può essere consegnato agli sportelli territoriali dell'Agente della riscossione, oppure inviata a mezzo PEC, insieme alla copia del proprio documento d'identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di riferimento. In alternativa è possibile ricorrere al servizio "Fai D.A. te", accedendo alla sezione dedicata alla "Regolarizzazione delle istanze respinte". Il servizio consente la verifica delle cartelle rottamabili, nonché la compilazione e l'invio della richiesta di regolarizzazione delle istanze respinte (indicando se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate).
 LA REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSO VERSAMENTO
Da ultimo, il DL 148/2017 ha previsto che i termini di pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 siano posticipati al 30.11.2017. In questo modo, i contribuenti che dopo aver presentato la richiesta di adesione alla prima versione della rottamazione non hanno provveduto al pagamento delle rate in scadenza il 31.7.2017 e il 2.10.2017, possono continuare a beneficiare degli effetti della definizione agevolata.
A tal fine è necessario eseguire il versamento delle rate scadute nel mese di luglio e settembre 2017, in un'unica soluzione, entro il 30.11.2017 (i termini di pagamento delle rate successive, fissati ad aprile e a settembre 2018, restano invariati).
Il mero versamento delle rate scadute entro il termine del 30.11.2017 determina l'automatica riammissione alla rottamazione, senza che sia richiesta alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Le rate successive devono però essere versate nei termini, al fine di non decadere nuovamente (e definitivamente) dalla definizione agevolata. In tale ipotesi il debito residuo deve essere corrisposto integralmente, sanzioni e interessi di mora compresi, e in un'unica soluzione.
Attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (sezione "Rate scadute e nuovo termine al 30 novembre") è possibile richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.
Fonte: Integra on line


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