La registrazione Iva non varia il reddito

Le rimanenze finali del 2016 diventano un «costo» anche con questa scelta contabile
Tra le modalità con cui è possibile assolvere agli obblighi contabili per soggetti in regime di «semplificati per cassa» desta molto interesse, e con ogni probabilità sarà la scelta più frequente, la sostituzione della date di incasso e pagamento con quelle di «registrazione Iva» ex articolo 18, comma 5, Dpr 600/73
Con tale scelta, si presume che la data di incasso e pagamento coincida con quella di registrazione del documento contabile, sia esso rilevante ai fini Iva , sia esso non rilevante
La scelta di tale regime, vincolante per tre anni, sta facendo emergere molti dubbi relativi alle conseguenze in tema di determinazione del reddito, modalità per eseguire l’opzione e rigidità o meno del vincolo triennale.
Un equivoco diffuso è rappresentato dall’errata convinzione che la scelta del regime della registrazione Iva generi peculiarità sotto il profilo della determinazione del reddito.
Dall’articolo 18, invece, emerge solo che la scelta evita di indagare la data di incasso e pagamento ma non modifica i criteri di determinazione del reddito di un regime che è improntato a quello di cassa ma non è esattamente un regime di cassa puro.
Per citare esempi in cui non si modifica il reddito a seconda della scelta contabile eseguita pensiamo al tema della giacenze di magazzino al 31 dicembre 2016. Tali giacenze ( circolare 11/E/17, paragrafo 4.2) sono portate interamente in deduzione nel primo esercizio in cui si applica il regime di cassa, ma nessun passaggio normativo o interpretativo legittima a pensare che l’opzione per il metodo della registrazione Iva eviti la conseguenza citata, posto che si tratta di un aspetto reddituale tipico del regime di semplificata per cassa, a prescindere dal metodo contabile utilizzato. 
Altro aspetto attiene ai componenti rilevanti per competenza, pensiamo all’acquisto di un bene strumentale: al riguardo la registrazione della fattura in un dato periodo, magari diverso da quello del pagamento, non muta la regola di deduzione che avverrà sempre per quote annuali di ammortamento, anche nel regime di registrazione Iva. Invece è possibile, scegliendo questo metodo, una certa maggiore elasticità nell’imputazione dei componenti negativi rispetto agli altri due metodi contabili che sono strettamente legati alla data di effettivo pagamento. 
Pensiamo a un acquisto di merci con pagamento avvenuto nel 2017 e fattura registrata nei primi mesi del 2018 in quanto ricevuta a gennaio 2018: mentre con i metodi contabili che assegnano rilevanza esclusiva alla data di pagamento il costo non potrà che essere dedotto nel 2017, con il metodo della registrazione Iva il pagamento è presunto nel 2018, data di registrazione, e quindi deducibile in quest’ultimo periodo. Sotto questo profilo vi è una conferma nel paragrafo 6.5 della circolare 11, considerando però che con l’attuale disciplina del termine di registrazione Iva, termine fortemente ridotto rispetto al “ vecchio” secondo anno successivo al sorgere del diritto alla detrazione , lo “ spostamento” della registrazione risulta decisamente meno ampio.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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