Regime di cassa al vaglio degli acconti

Chi aveva merci in magazzino o lavori in corso rileverà una perdita e non dovrà pagare entro novembre
Un notevole lavoro di rideterminazione degli acconti Irpef e Irap coinvolge le imprese in contabilità semplificata, che dal 2017 determinano obbligatoriamente il reddito mediante il criterio di cassa e ciò in quanto l’imponibile fiscale difficilmente sarà omogeneo con quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
Le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata dal periodo di imposta 2017 determinano, infatti, il reddito con il criterio informato al principio di cassa, pur rimanendo applicabile il criterio della competenza economica per alcuni costi.
In tale contesto, in base al nuovo articolo 66 del Tuir, modificato dall’articolo 1, comma 17 della legge 232/2016 le rimanenze iniziali sono interamente deducibili dal reddito del 2017 e non sono rinviabili nei futuri esercizi; inoltre, le imprese in contabilità semplificata non possono rinviare la deduzione delle perdite di impresa agli esercizi successivi, ma la perdita è interamente deducibile dal reddito complessivo nel periodo di imposta in cui essa è stata sofferta.
Verosimilmente le imprese in contabilità semplificata che al 1° gennaio 2017 detenevano delle merci in magazzino, oppure lavori in corso di esecuzione, rileveranno per l’anno 2017 una perdita fiscale che rende inutile il versamento dell’acconto Irpef, addizionali ed Irap entro il 30 novembre.
Ovviamente, in presenza di una perdita fiscale pressoché sicura, i soggetti Irpef procederanno alla rideterminazione degli acconti su base previsionale, versando il 100% delle imposte che risulteranno dovute per l’anno 2017, le quali potranno anche essere nulle in molti casi.
Le imprese che dispongono di un ammontare elevato di rimanenze hanno, in alternativa, l’interesse all’opzione per la contabilità ordinaria, che da quest’anno ha un vincolo triennale. Tale scelta, che si comunicherà nella prossima dichiarazione Iva, oltre alla tenuta del libro giornale ed inventari, comporta la redazione del prospetto delle attività e delle passività in base al 689/74 con riferimento ai valori fiscalmente rilevanti alla data del 1° gennaio 2017. Ovviamente in questo caso gli acconti di imposta non subiscono alcuna conseguenza.
Ma il cambiamento di regime dalla competenza alla cassa, per le imprese in contabilità semplificata porterà ad una modifica sostanziale del reddito anche per le realtà prive di rimanenze come, ad esempio, gli agenti e rappresentanti di commercio. 
Questi contribuenti fino al 31 dicembre 2016 dichiaravano le provvigioni maturate; invece dal 2017 dovranno computare nel reddito le provvigioni fatturate o riscosse nel 2017 e con ogni probabilità questo non avviene per quelle maturate negli ultimi mesi dell’anno. Quindi il reddito 2017 sarà inferiore a quello del 2016
Sempre con riferimento alla determinazione degli acconti Irpef con il metodo previsionale, occorre anche stabilire la scelta contabile del criterio di cassa e cioè se viene adottato quello ordinario, ossia della rilevazione dei mancati incassi e pagamenti, oppure se la scelta cadrà sul criterio di registrazione Iva (articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600/73) che richiederà una opzione vincolante per tre anni. 
In questo caso va considerato che i pagamenti non rilevano. I
noltre, si deve tenere conto della nuova regola di registrazione delle fatture di acquisto che ai fini Iva va effettuata nell’anno del ricevimento del documento (articolo 2, Dl n. 50/17); quindi, ad esempio, una fattura di acquisto datata 2017 non potrà essere registrata nel 2018 se manca la prova del ricevimento (Pec, raccomandata, ecc.) in tale anno.
Fonte: Il sole 24 ore  Gian Paolo Tosoni


Commenti