Guida alla manovra. L’Agenzia potrà sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione in caso di presunte irregolarità Sospese le compensazioni dubbie

Le Entrate dovranno definire i criteri di attuazione e le modalità di controllo.
Dal 1° gennaio 2018 entra in scena un rischio di blocco sugli F24 presentati con compensazioni di crediti e debiti. È quanto prevede il comma 990 dell’articolo 1 della legge 205/2017, che ha modificato l’articolo 37 del decreto legge 223/2006 inserendo il comma 49-ter.
L’Agenzia potrà sospendere, fino a un massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento che contengano compensazioni in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio, al fine di controllare la legittimità dell’uso del credito. 
La sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo finale a debito trattandosi di una disposizione che si applica in tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione, a prescindere dal risultato finale. La norma completa l’attuale piano di controlli per indebite compensazioni puntando ad intercettare preventivamente eventuali irregolarità evitando così di intraprendere successive azioni di recupero dall’esito incerto. Un po’ come dire che prevenire è sicuramente meglio che curare. 
La disposizione, come già accennato, prevede che l’esecuzione del pagamento del modello F24 potrà essere sospesa al fine di consentire i controlli preventivi da parte dell’Agenzia. Laddove da questi controlli non emergano anomalie e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello di pagamento la delega verrà sbloccata dalle Entrate e la tempestività del pagamento sarà assicurata del fatto che il versamento sarà considerato come effettuato alla originaria data di invio del modello F24. In pratica, quindi, il blocco non potrà superare 30 giorni dal momento in cui viene presentato il modello F24. Laddove l’esito del controllo dovesse condurre, invece, ad un risultato negativo, i versamenti e le compensazioni indicati nelle delega non saranno considerati effettuati, con tutte le conseguenze del caso in tema sanzionatorio fermo restando che, ovviamente, il contribuente potrà comunque regolarizzare il versamento omesso facendo ricorso al ravvedimento operoso
La norma non definisce l’ambito applicativo dei nuovi controlli in quanto è demandato a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione, che, quindi, al momento rimane in stand by.
Al riguardo sarà importante comprendere cosa debba intendersi esattamente con la locuzione “profili di rischio”, in relazione ai quali sarà possibile disporre da parte delle Entrate, il blocco della compensazione e quindi l’annullamento dell’F24. Non sfuggirà, infatti, la delicatezza della disposizione che in pratica espone il contribuente al rischio di trovarsi ex post davanti ad un omesso versamento con tutte le conseguenze del caso. Stando al dato letterale della norma l’esposizione di un credito irregolare nel modello F24 comporterà l’annullamento dell’intero modello e quindi anche per la quota eventualmente versata, cosa che, se verrà confermata dal provvedimento attuativo, non appare molto ragionevole. Si legge nella relazione di accompagnamento che, ad esempio, potranno presentare profili di rischio le seguenti operazioni: 
- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso; 
- le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione; 
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo. 
Ora si tratta quindi di attendere il provvedimento attuativo che, oltre ad individuare nello specifico le fattispecie interessate dalla nuova procedura dei controlli preventivi, dovrà anche spiegare come il contribuente dovrà essere allertato del fatto che il modello F24 presentato in compensazione si colloca nell’alveo della condizione sospensiva ed ulteriormente dell’esito del controllo. In relazione a come sarà articolata la procedura si capirà meglio anche come il contribuente potrà difendersi a fronte del diniego della compensazione disposto dalle Entrate. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Lorenzo Pegorin-Gian Paolo Ranocchi
COMPENSAZIONI PER CHI POSSIEDE UNA PARTITA IVA
Per compensare crediti Iva annuali/infrannuali, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, è necessario utilizzare esclusivamente i servizi messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate: F24 web, F24 online, F24 cumulativo e F24 addebito unico senza alcuna soglia d'importo minimo
COMPENSAZIONI VERTICALI A «CANALE LIBERO»
Per le cosiddette compensazioni «interne» o «verticali» – ossia quelle relative a debiti e crediti per la stessa imposta – è possibile inviare l’F24 anche attraverso i servizi di internet banking. Se però una volta considerate le compensazioni «interne», nello stesso F24 risulta un altro importo a credito utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi, allora si devono utilizzare i servizi telematici delle Entrate
F24 A SALDO ZERO E COMPENSAZIONI DEI PRIVATI
In caso di presentazione del modello F24 con saldo a zero valgono le stesse regole per tutti (partite Iva e privati). L'invio del modello di pagamento F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate. I contribuenti senza partita Iva, per i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione, ma saldo finale maggiore di zero, possono utilizzare anche l'home banking. Il modello F24 senza nessun utilizzo di crediti in compensazione può ancora essere presentato in forma cartacea (anche sopra i mille euro)
COMPENSAZIONI DEI CREDITI DA MODELLI IVA
In questo caso la compensazione può avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza trimestrale (modello Iva TR). Se il credito emerso è superiore a 5mila euro è necessario apporre il visto di conformità (sia nella dichiarazione annuale che nell'istanza trimestrale) che deve sempre precedere la compensazione. Senza visto di conformità è possibile compensare al massimo fino a 5mila euro
COMPENSAZIONE DA DICHIARAZIONE IRAP
Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; quindi, a differenza del comparto Iva anche prima di aver inviato la dichiarazione. Tuttavia, in questo caso il credito utilizzato per effettuare la compensazione deve essere almeno pari a quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentata successivamente. La dichiarazione va munita del visto di conformità se la compensazione effettuata o da effettuarsi è di importo superiore a 5mila euro.

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