Le correzioni per il regime di cassa negli anni 2017 e 2018

LE CORREZIONI
Situazione Senza opzione (articolo 18, commi 2-4, Dpr 600/1973) ---- Con opzione (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973)
Acquisto merci effettuato nel 2016 ma con pagamento avvenuto nel 2017
L’importo dell’acquisto ha già concorso al reddito nel 2016 come rimanenze finali e viene stornato nel 2017 come rimanenze iniziali, ma il costo di acquisto è già stato imputato per competenza, per cui il pagamento non ha rilievo e non va considerato come costo 
La fattura di acquisto è stata presumibilmente già registrata nel 2016, per cui non occorre fare nulla. 
Se registrata nel 2017 l’importo non costituisce costo d’acquisto
Merci consegnate nel 2016 ma incassate nel 2017 
L’importo ha già concorso al reddito come ricavo di vendita, per cui l’incasso non ha rilevanza 
La fattura è già stata registrata nel 2016, per cui non occorre fare nulla. 
Se registrata nel 2017 l’importo non costituisce ricavo
Provvigioni attive maturate nel 2016 ma incassate nel 2017 o successivamente
Gli importi hanno già concorso al reddito, quindi non rileveranno più anche se incassati
La registrazione della fattura non comporta la rilevazione di un ricavo imponibile
Provvigioni passive maturate nel 2016 ma pagate nel 2017 o successivamente
Gli importi hanno già concorso al reddito, quindi non rileveranno più anche se pagati 
La registrazione della fattura non comporta la rilevazione di un costo deducibile 
Servizi ricevuti (e conclusi) nel 2016 e pagati nel 2017 o successivamente
Gli importi hanno già partecipato al reddito come costo, per cui il pagamento non ha rilievo
La registrazione della fattura non comporta la rilevazione di un costo deducibile
Servizi resi (e conclusi) nel 2016 ma incassati nel 2017 o successivamente
Hanno già partecipato al reddito come ricavo, per cui l’incasso non ha rilievo
La registrazione della fattura non comporta la rilevazione di un ricavo imponibile
Operazioni «a cavallo» tra 2016 e anni successivi (assicurazione o affitto pagati anticipatamente, servizi continuativi con pagamento posticipato eccetera)
Tramite ratei e risconti si è già impostata la corretta competenza nel 2016, per cui il regime di cassa 2017 va corretto, stornando dal reddito o imputando al medesimo la quota già rilevata nel 2016
La registrazione della fattura (o del documento equipollente) ai fini reddituali comporta una correzione stornando dal reddito o imputando al medesimo la quota già rilevata nel 2016
Acconti ricevuti per prestazioni non rese o merci non consegnate entro il 2016
Non hanno partecipato al reddito del 2016 per competenza, per cui devono partecipare al reddito nel 2017 (o nell’anno del saldo) per l’intero importo, comprensivo dell’acconto
La registrazione della fattura di saldo non è sufficiente e va integrata ai fini reddituali dell’importo dell’acconto
già fatturato 
Acconti versati per prestazioni non rese o merci non ricevute entro il 2016
Non hanno partecipato al reddito del 2016 per competenza, per cui devono partecipare al reddito 2017 (o nell’anno del saldo) per l’intero importo, comprensivo dell’acconto
La registrazione della fattura di saldo non è sufficiente e va integrata ai fini reddituali dell’importo dell’acconto
già fatturato Le sistemazioni extracontabili per chi ha mantenuto nel 2017 il regime di contabilità semplificata - legge 232/2016, articolo 1, comma 19 (*)
(*) La circolare 11/E/2017 indica l’opportunità di dettagliare queste sistemazioni reddituali in un prospetto utile in caso di verifica.
Fonte: Il sole 24 ore

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