Liquidazioni periodiche. L’impostazione secondo i principi della Corte Ue obbliga le aziende a rivedere la gestione dei documenti Detrazione solo a fattura ricevuta

L’Agenzia ha escluso le sanzioni solo per le «operazioni» a cavallo d’anno
Il coordinamento tra l’articolo 19 (diritto a detrazione Iva) e 25 (registrazione delle fatture d’acquisto) operato dalla circolare 1/E/2018 rischia di mettere fuori gioco una prassi contabile di gestione delle liquidazioni periodiche. 
L’Agenzia, aderendo ai principi comunitari, così come declinati dalla Corte Ue (sentenza C-152/02), indica che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla contemporanea sussistenza di un duplice requisito:
il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
il presupposto formale del possesso di valida fattura d’acquisto. 
Un’impostazione operativamente innovativa, in considerazione anche del fatto che la prassi (e l’Agenzia) ha sempre ritenuto prevalente la disposizione di natura sostanziale recata dall’articolo 19 del Dpr 633/1972 sul dato letterale dell’articolo 25, imponendo solo l’obbligo della registrazione prima dell’effettuazione della liquidazione periodica.
L’applicazione dei principi Ue ha come diretta conseguenza, in sede di coordinamento delle norme interne, che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere oggi individuato nel momento in cui si verifica la duplice condizione: 1) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e 2) del possesso di una valida fattura.
In altri termini, l’imposta diventerà detraibile solo a seguito dell’avvenuta ricezione della fattura. Pertanto, sul piano operativo, avendo acquistato beni nel 2017 si potrà esercitare il diritto alla detrazione nel 2018 per le fatture ricevute dal 1° gennaio 2018, ovvero nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2017 per le fatture ricevute entro il 31 dicembre 2017.
Pertanto, la data di ricezione della fattura assurge a elemento sostanziale per determinare il periodo a partire dal quale l’imposta diventa detraibile.
Se, da un lato, è vero che tale impostazione parrebbe ridurre le problematiche gestionali (e finanziarie) delle “fatture a cavallo d’anno”, dall’altro lato devono essere attentamente valutati gli impatti potenziali sulla determinazione delle liquidazioni periodiche che sembrano emergere da tale nuova interpretazione. 
Più in dettaglio, come dovrà essere gestita, ad esempio, una fattura relativa a un’operazione effettuata a marzo 2018 (data fattura 31/3/2018) ricevuta il 5 aprile 2018? Vale la pena ricordare che il Dpr 100/1998 prevede che si possa portare in detrazione l’Iva sulle fatture di cui si è in possesso nel giorno in cui si esegue la liquidazione (previa annotazione delle stesse nel registro degli acquisti). È inoltre prassi operativa consolidata da parte delle imprese quella di proseguire le registrazioni contabili di un determinato mese (ad esempio marzo 2018) per alcuni giorni del periodo successivo al fine di ricondurre le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo al corretto periodo di competenza (cioè mese di effettuazione dell’operazione) e farle concorrere alla relativa liquidazione periodica. Ebbene, applicando le indicazioni della circolare 1/2018, l’Iva relativa a tali fatture non può più essere detratta nel mese di effettuazione dell’operazione pur avendo ricevuto e registrato il documento entro il termine per la relativa liquidazione periodica, posticipando quindi l’esercizio del diritto al periodo successivo. 
In tal senso si spiega il passaggio della circolare in cui l’Agenzia ritiene non sanzionabili solo i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2017 difformi rispetto alle indicazioni fornite nel documento di prassi. Il riferimento è, infatti, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative a operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017. Parrebbe potersi concludere pertanto che, già a partire dalla liquidazione relativa a gennaio (16 febbraio 2018), sarà necessario adeguarsi alle nuove indicazioni per non incorrere in sanzioni.
Fonte: Il sole 24 Ore Autori Matteo Ravera Benedetto Santacroce

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