Più tempo per la detrazione Iva

Diritto esercitabile in possesso della fattura e con imposta esigibile
Più tempo per la detrazione dell’Iva sugli acquisti legato al verificarsi di due condizioni: l’esigibilità dell’imposta e il momento di ricezione della fattura; dichiarazione integrativa per recuperare l’imposta e inapplicabilità delle sanzioni per eventuali comportamenti difformi da parte dei contribuenti nella liquidazione periodica dello scorso 16 gennaio. Questi i chiarimenti forniti dalla circolare 1/E/2018 di ieri. 
Liquidazione dell’imposta 
Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, l’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti di esigibilità dell’imposta e di possesso della fattura, ovvero al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. È da quel momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’articolo 25 del Dpr 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. 
Una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2017, relativa ad operazioni effettuate in tale anno, dovrà essere registrata entro il 31 dicembre 2017 o al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. La fattura relativa alla medesima operazione, ma ricevuta nel 2018 potrà, invece, essere annotata nel 2018 e l’Iva può essere detratta secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017. 
Qualsiasi comportamento difforme da quanto chiarito dalla circolare, tenuto in sede di liquidazione periodica al 16 gennaio 2018 non sarà sanzionato. 
Gestione delle fatture 
Per la gestione delle fatture l’Agenzia evidenzia che la creazione di un sezionale potrebbe essere una soluzione preferibile anche se è possibile utilizzare una reportistica a condizione che la stesse garantisca tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità e un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria. 
Per le fatture in split payment la scelta di spostare l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura fa sì che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. 
Note di variazione 
Per l’Agenzia le note di variazione sono direttamente collegate al presupposto che le genera. Pertanto se è stata emessa una fattura nel 2017 e il relativo contratto viene annullato nel 2019, la nota di variazione verrà emessa nel 2109. Attenzione però, come già indicato nella prassi precedente, se il presupposto, come nell’esempio, si genera nel 2019 la nota di variazione non potrà essere emessa dopo il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa allo stesso anno e vale a dire entro il 30 aprile 2020. Questo comporta qualche problema in caso di procedure concorsuali. Perché per le procedure per le quali il presupposto dell’emissione della nota di variazione si è determinato nel 2017 va emessa la nota di credito entro il 30 aprile 2018. 
Non mutano, invece, i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Simona Ficola Benedetto Santacroce
I REQUISITI NECESSARI
La circolare 1/E/2018 recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea che per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva riconosce la necessità del requisito dell'esigibilità dell'imposta e anche del possesso della fattura d'acquisto. In presenza di entrambe le condizioni la detrazione potrà essere esercitata.
I TEMPI PER REGISTRARE
Una fattura di acquisto ricevuta nel 2017 e relativa a operazioni effettuate in tale anno andrà registrata entro il 31 dicembre 2017 o al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.
L’ESCLUSIONE DELLE SANZIONI
La circolare 1/E/2018 prevede una clausola di salvaguardia in virtù della quale non saranno sanzionabili i comportamenti (adottati dai contribuenti in sede liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017) difformi rispetto alle indicazioni di prassi.
La circolare, infatti, è stata diffusa dopo il termine per la liquidazione periodica dell'Iva relativa al mese di dicembre 2017.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il soggetto passivo, che non ha provveduto ad annotare tempestivamente le fatture nel registro degli acquisti e di conseguenza è decaduto dal diritto all'esercizio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, ha a disposizione un’ulteriore opportunità con la dichiarazione integrativa a favore per esercitare il diritto.

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