Rifornimenti con e-fattura

L’esonero dei corrispettivi resta in vigore solo per i rapporti con i privati
Dal primo luglio 2018, rifornimenti di carburante con certificazione obbligatoria per operazioni a favore di imprese e professionisti. 
L’analisi più dettagliata del complesso articolato di commi che caratterizzano l’unico articolo della legge 205/2017, riserva questa sorpresa. L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi resta in vigore solo per i rapporti con i privati consumatori. Analizziamo quindi con ordine le disposizioni che, lo ricordiamo, entreranno in vigore tutte il prossimo 1 luglio. Il comma 920 dell’articolo unico della legge di Bilancio, prevede che le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali verso tutti i soggetti titolari di partita Iva, dovranno avvenire con l’emissione della fattura elettronica. Il comma 921 stabilisce che per gli esercenti attività di distribuzione, l’esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi per le forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si applica solo per i rifornimenti effettuati a privati consumatori. 
Ne consegue che, al contrario, applicando rigidamente la norma, le stesse operazioni poste in essere nei confronti di soggetti titolari di partita Iva, saranno soggette all’obbligo di certificazione con l’emissione obbligatoria della fattura elettronica. I commi 922 e 923 introducono la necessità di dover ricorre al pagamento con moneta elettronica il primo per la deducibilità del costo l’altro per la detraibilità dell’Iva. Peraltro le modifiche in tema di Iva e di imposte dirette non appaiono coordinate. Il comma 926 dispone l’abrogazione della disciplina della scheda carburante. Dalla lettura combinata delle nuove disposizioni l’impressione che se ne ricava è che qualcosa sia sfuggito di mano. L’obbligo imposto per legge di dover certificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburante per autotrazione da parte dei singoli esercenti, se venisse confermato, manderebbe in tilt il sistema. Diventerebbe, infatti, onere del benzinaio tutte le volte che effettua un rifornimento a un soggetto dotato di partita Iva emettere la fattura elettronica. Anche per una sola operazione. Tutto ciò appare francamente sproporzionato se si considera che l’obiettivo della stretta sugli abusi nell’autocertificazione dei costi per carburanti è ampiamente garantito dall’obbligo imposto di pagamento con moneta elettronica. Inoltre, al netto delle concessioni in uso ai dipendenti e di qualche categoria particolare (agenti, taxi ecc…), la disposizione si applicherebbe nella maggioranza dei casi ad autovetture a uso aziendale, che scontano, comunque, un recupero limitato sia ai fini delle imposte dirette (20% del costo sostenuto) che dell’Iva (40%). Ancora, va detto, che si tratta di auto che, il più delle volte viaggiano effettivamente, per motivi di lavoro, il che di per sé pretenderebbe un sistema di gestione e di rendicontazione particolarmente snello. Pertanto stride questo accanimento nei confronti dei costi auto che, in virtù di una disciplina fiscale particolarmente rigida e limitativa, sono riconosciuti fiscalmente per una percentuale estremamente modesta rispetto al loro effettivo utilizzo per l’attività d’impresa e/o professionale. E certamente le nuove regole non vanno nella direzione né della semplificazione della gestione contabile e fiscale, né del contenimento dei costi per le imprese. Una soluzione più ragionevole rispetto all’emissione a tappeto delle fatture elettroniche da parte del gestore dell’impianto di distribuzione, potrebbe essere quella di consentire di applicare il regime già oggi previsto dal Dl 70/2011 chiarito dalla circolare 42/E/2012 . Per chi paga solo con moneta elettronica è infatti consentito di annotare in contabilità (anche Iva) i costi per l’erogazione del carburante, in base ai movimenti risultanti dall’estratto conto periodico rilasciato dall’operatore finanziario, senza obbligo di emissione della fattura da parte dell’esercente. Stante la lettera delle disposizioni, però, per arrivare a questa auspicabile soluzione, occorre uno sforzo interpretativo. Pur essendo l’applicazione delle nuove disposizioni posticipata al 1° luglio è auspicabile che venga fatta chiarezza per tempo. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi
L’Iva si potrà pagare in più modi
Un ulteriore aspetto che deve essere chiarito in merito alle nuove disposizioni in tema di limitazioni alla deducibilità dei costi auto, è quello che attiene all’individuazione dell’esatto perimetro di applicazione delle novità avendo riguardo a entrambi i profili impositivi, sia quello delle imposte dirette che quello delle indirette.
Ai fini Iva, stando al tenore letterale del nuovo articolo 19-bis1 comma 1 lettera d) del Dpr 633/72, sembrerebbero interessati agli obblighi di pagamento con strumenti elettronici, essenziali per esercitare la detrazione dell’imposta, oltre che i carburanti per autotrazione, anche una serie di altri costi riferiti ai veicoli stradali a motore, quali la custodia, la manutenzione, la riparazione, il noleggio, i leasing e l’utilizzo.
In tema di imposte dirette, invece, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir dispone che agli obblighi di pagamento elettronico è subordinata la deducibilità dei soli costi per carburanti per autotrazione. Peraltro ai soli fini Iva, è previsto che la legittimità della detrazione sarà riconosciuta anche con altri mezzi di pagamento rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli che saranno riconosciuti idonei da un prossimo provvedimento del direttore delle Entrate. È presumibile che in quella sede potranno essere riconosciuti validi anche tutti i pagamenti effettuati con strumenti finanziari “tracciabili”.
L’altra differenza attiene all’aspetto oggettivo. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir dispone l’obbligo di pagamento con moneta elettronica al fine del riconoscimento del costo, per le sole spese di “carburante per autotrazione”. Ne consegue che, in questo caso, aereomobili e natanti ne sono letteralmente esclusi. Ai fini Iva la modifica all’articolo 19-bis1 comma 1 lettera d) del Dpr 633/72, invece, si applica a tutti i mezzi richiamati dalla disposizione e quindi anche ad aereomobili, natanti da diporto e in genere ai veicoli stradali a motore, adibiti al trasporto di cose e persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Tale estensione applicativa prevista ai soli fini Iva, sembra quanto meno eccessiva in ragione della dichiarata finalità delle nuove norme introdotte dalla legge di Bilancio 2018, il cui focus sarebbe (solo) quello di arginare tendenze evasive sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulle schede carburanti. Anche su questi aspetti sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.
Fonte: Il sole 24 ore autori Lo. Pe.  G. Ra.

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