Semplificati, deduzione legata all’Iva

Le fatture 2017 annotate nel 2018 possono avere effetti su costi e spese
L’elasticità concessa dall’agenzia delle Entrate in ordine alle modalità di esercizio della detrazione dell’Iva, relativa alle fatture di acquisto per le operazioni effettuate nel 2017, deve essere coordinata con i criteri di deducibilità del costo per le imprese minori in regime di contabilità semplificata (circolare 1/E/2018).
La questione riguarda i contribuenti che optano per la tenuta della contabilità semplificata sulla base delle registrazioni Iva, in base al comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973, e che comunicheranno l’opzione nella prossima dichiarazione Iva barrando la casella V026.
In questo caso le fatture di acquisto registrate nel 2017 rappresentano un costo deducibile per tale periodo di imposta, indipendentemente dal pagamento. 
In particolare, il problema si pone per uno dei casi evidenziati dalla circolare 1/E/2018 e cioè quello in cui la fattura, ricevuta nel 2017, non sia stata annotata nel medesimo anno ma venga registrata nel 2018 entro il termine della dichiarazione annuale Iva e quindi al più tardi entro il 30 aprile 2018; nella fattispecie, l’Agenzia precisa che la registrazione deve avvenire in uno specifico sezionale del registro Iva dedicato alle fatture ricevute nel 2017 e il relativo credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale 2017. 
Quindi, per le fatture ricevute nel 2017 che possono essere annotate nel 2018 utilizzando il sezionale specifico, sussiste il dubbio se queste debbano considerarsi registrate nel 2018 (e quindi deducibili come costo dal reddito 2018), oppure se, essendo annotate in un sezionale relativo al 2017, siano da considerarsi una registrazione imputabile al 2017 e quindi deducibile come costo nell’anno 2017. Anche qui ci dovrà essere un chiarimento delle Entrate. 
Sembra di comprendere che lo spirito della circolare sia quello di concedere un’estensione alle registrazioni del 2017, mediante il supporto sezionale dopo che il registro acquisti sia stato chiuso con la liquidazione del mese di dicembre.
Occorre anche considerare che i contribuenti in contabilità semplificata sono naturalmente trimestrali ai fini Iva e quindi possono registrare le fatture di acquisto ricevute nel 2017 fino al 16 marzo 2018 termine di chiusura della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre ed anno 2017; quindi non dovrebbero necessitare del particolare sezionale.
Peraltro, in presenza di utilizzo del sezionale per le fatture ricevute nel 2017 e registrate nel 2018 si pone anche il problema di stabilire in quale comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) debbano essere indicate e riteniamo che sia coerente che le registrazioni del predetto sezionale vengano comunicate nel secondo semestre dell’anno 2017 almeno per le fatture ricevute entro il mese di febbraio 2018. 
Nessun problema, invece, nel caso in cui la fattura emessa dal fornitore nel 2017 sia ricevuta nel 2018: ai fini dell’Iva il documento dovrà essere registrato nel corso del 2018 e l’imposta concorrerà alla liquidazione periodica relativa al periodo in cui viene registrato. In questo caso appare scontato che il costo sia deducibile per i contribuenti in contabilità semplificata nell’anno della registrazione e cioè nel 2018.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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