Tutti gli obblighi per gli organi in carica

Il legislatore non ha accompagnato le novità sulla governance delle società cooperative con una disciplina transitoria, cosicché si pone il tema della tempistica per le modifiche statutarie occorrenti a fronte delle nuove norme e della sorte degli organi in carica che abbiano caratteristiche non più rispondenti alla nuova disciplina.
Sotto il profilo della necessità che in qualsiasi tipo di cooperativa l’organo amministrativo sia collegiale e sia composto da almeno tre membri, occorre precisare che si tratta di una norma riguardante sia le coop-Spa che le coop-Srl e che, quanto a queste ultime, viene pure preclusa la possibilità che l’organo amministrativo sia organizzato con una modalità diversa dal «metodo collegiale» (e quindi, oltre al divieto di comporre l’organo amministrativo con meno di tre membri, vi è ora anche il divieto di nominare una pluralità di amministratori che agiscano in modo congiunto o disgiunto).
Quanto all’operatività delle nuove norme, deve ritenersi che, a prescindere dal loro recepimento negli statuti delle singole società (comunque obbligatorio, ove contengano clausole contrastanti con il nuovo articolo 2542 del Codice civile), esse sono di immediata applicazione, vale a dire che:
nelle cooperative che abbiano amministratori nominati per un periodo di tempo indeterminato o superiore al triennio, costoro (ipotizzando un esercizio sociale coincidente con l’anno solare) devono ritenere il 2018 come il primo anno di un mandato che non può durare più di tre esercizi e, quindi, devono ritenersi in carica fino all’assemblea che verrà convocata per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2020;
nelle cooperative amministrate da un organo amministrativo diverso da cda di almeno tre membri, l’assemblea dei soci deve essere tempestivamente convocata per rendere la composizione dell’organo amministrativo conforme alla legge (e, nel contempo, per adeguare lo statuto).
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in uno studio del Consiglio nazionale del notariato (n. 9/2018/I) si esprime una interpretazione benevola, e cioè si ritiene che, nel caso di cooperative amministrate da un amministratore unico o da un cda con meno di tre membri, l’entrata in vigore della nuova legge non comporti una automatica decadenza di coloro che compongono l’organo in carica, ma “solo” l’obbligo di costoro di convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un organo conforme a legge. Inoltre, si esprime l’avviso che il termine massimo per provvedere alla «messa in conformità» delle norme statutarie e della composizione degli organi amministrativi divenuti irregolari sia individuabile nelle assemblee che la prossima primavera verranno convocate per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017.
Si tratta di considerazioni rese plausibili dal fatto che l’intervento del legislatore (che non ha dettato una normativa transitoria) mette in imbarazzo organizzativo le società interessate; ma non bisogna dimenticare che l’articolo 2631 del Codice civile detta una sanzione per amministratori e sindaci per il caso di omessa convocazione dell’assemblea nei casi in cui vi sia l’obbligo della sua convocazione (la sanzione scatta se l’inerzia duri per oltre 30 giorni dal sorgere dell’obbligo). Essendo il mondo cooperativo vigilato dal Mise, una breve nota ministeriale che avalli questa soluzione non suonerebbe inopportuna.
Fonte: il sole 24 ore autore Angelo Busani

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