DETRAZIONE IVA: COME INDIVIDUARE IL MOMENTO DI RICEZIONE DELLE FATTURE

Dopo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018 in tema di detrazione Iva, il problema si è spostato sull’individuazione del momento in cui la fattura di acquisto può considerarsi ricevuta.
Si tratta di un passaggio fondamentale in quanto il momento a partire dal quale il contribuente può iniziare ad esercitare tale diritto coincide con il possesso materiale del documento di acquisto. Potrebbe dunque verificarsi che il momento di esigibilità dell’Iva, secondo la disciplina di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, sia precedente rispetto al momento di ricezione della fattura di acquisto. In tale ipotesi la detrazione del tributo risulterà automaticamente differita ad un momento successivo allorquando la fattura di acquisto arriverà a destinazione delle “mani” dell’acquirente/committente.Si consideri, ad esempio, il caso in cui la merce acquistata sia stata consegnata durante il mese di dicembre dell’anno 2017, ma la fattura sia pervenuta al soggetto acquirente nel mese di gennaio 2018. In tale ipotesi il contribuente potrà esercitare la detrazione nella liquidazione periodica del mese di gennaio dell’anno 2018, o in una delle successive. Il limite che non deve essere in ogni caso oltrepassato è rappresentato dalle risultanze della dichiarazione Iva annuale dell’anno 2018. Pertanto, se il contribuente registra il documento nel libro degli acquisti entro il 30 aprile del 2019, l’Iva a credito deve confluire nella dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente. Se, invece, l’acquirente, dovesse ricevere la fattura nel mese di giugno 2018, la prima liquidazione utile per fare valere il diritto alla detrazione della merce acquistata chiuderà il 16 luglio 2018, cioè entro la data utile per effettuare l’eventuale versamento. Anche in questo caso il limite non superabile è rappresentato dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. 
Si pone dunque il problema di individuare in quale momento la fattura di acquisto può considerarsi ricevuta ed anche come fornire all’Agenzia delle Entrate la prova dell’arrivo a “destinazione” del documento. 
La soluzione al problema è influenzata dalle modalità di fatturazione e soprattutto dalle modalità di consegna del documento all’acquirente committente. 
Fatture inviate a mezzo posta elettronica “semplice”
Il problema è stato affrontato diversi anni fa dall’Agenzia delle Entrate chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di spedire le fatture tramite posta elettronica non certificata. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il documento, nonostante l’invio effettuato tramite email, deve comunque considerarsi analogico. Conseguentemente le parti, cedente e acquirente, hanno l’obbligo di materializzare il documento attraverso la stampa dello stesso. 
Riguardo l'emissione e la trasmissione della fattura in via telematica, si rinvia alle indicazioni fornite con le risoluzioni n. 571134 del 19 luglio 1988, n. 450217 del 30 luglio 1990, n. 451163 del 30 novembre 1990, n. 107 del 4 luglio 2001, e con la circolare n.225 del 16 settembre 1996. In senso conforme si è espressa anche la Ris. n. 202 del 4 dicembre 2001 e la Ris. n. 107 del 4 luglio 2001. 
L’Amministrazione finanziaria ha ammesso in diverse occasioni la possibilità di inviare la fattura a mezzo posta elettronica. In tale ipotesi la posta elettronica rappresenta una modalità di spedizione più moderna rispetto al tradizionale servizio postale. Pertanto la fattura può considerarsi correttamente inviata solo se, successivamente all’invio, viene stampata sia dall’emittente, che dall’acquirente. Fin quanto il soggetto acquirente non procederà alla stampa materiale del documento è come se la fattura non fosse stata ricevuta. Ipotizzando che la stampa venga materialmente effettuata lo stesso giorno di ricezione del messaggio di posta elettronica, la fattura potrà considerarsi ricevuta nello stesso giorno. 
Se in sede di accesso, ispezione e verifica dovesse essere riscontrato che il messaggio di posta elettronica reca la data del 6 febbraio 2018 e il contribuente ha considerato in detrazione l’Iva nel periodo di liquidazione del mese di gennaio, il Fisco contesterà la regolarità del comportamento tenuto. In questo caso il contribuente avrebbe anticipato la detrazione del tributo in un periodo di liquidazione durante il quale non era in possesso del relativo documento. 
Le fatture disponibili sul portale web
E’ sempre più frequente il caso in cui il fornitore metta a disposizione dell’acquirente le fatture emesse su un apposito portale web. Tale circostanza si verifica, ad esempio, per i pedaggi autostradali pagati tramite telepass, ovvero per le utenze telefoniche. 
In questi casi è irrilevante il momento in cui il contribuente acquirente procederà a collegarsi al sito web al fine di acquisire la fattura. La soluzione deve essere rinvenuta nella circ. n. 45/E del 2005. Secondo il documento di prassi si deve fare riferimento all’invio del messaggio di posta elettronica con cui il fornitore comunica all’acquirente/committente il link di collegamento per effettuare l’acquisizione della fattura. In buona sostanza il momento di ricezione del documento coincide con l’arrivo a destinazione del messaggio di messa a disposizione della fattura sul sito web. 
Le fatture ricevute per posta ordinaria o consegnate a “mano”
In tale ipotesi, fatti salvi quei casi in cui il contribuente riceva la fattura a mezzo PEC, non sarà facile “tracciare” il documento al fine di dimostrare il momento in cui l’acquirente è divenuto effettivamente in possesso dello stesso. 
L’Agenzia delle Entrate, probabilmente per non “appesantire” eccessivamente gli adempimenti dei contribuenti, ha fornito una soluzione non eccessivamente rigorosa. Secondo la Circ. n. 1/E del 2018 la ricezione del documento deve emergere da una corretta tenuta della contabilità. A tal proposito il documento di prassi ha fatto riferimento all’art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 “in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute.” In questo modo sarà consentito “un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti”. 
Presumibilmente se in sede di controllo l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare che una fattura di acquisto recante data 2017, risulta essere stata numerata progressivamente nell’anno 2018, non dovrebbe contestare l’avvenuta ricezione in tale anno. Potrebbe ad esempio essersi verificato che la fattura sia stata consegnata a “mano” e in tale ipotesi non sussisterebbe altra possibilità, se non l’apposizione del numero di protocollo, di dimostrare l’anno in cui risulta essere stato ricevuto il documento.
Fonte: Fiscal Focus

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