Dividendi 2017 con prelievo incerto

Gli utili deliberati entro dicembre e incassati nel 2018 rischiano di essere tassati al 26%
Nuova tassazione dei dividendi ancora senza bussola. Gli utili deliberati a fine 2017 e incassati nel 2018 rischiano di vedersi applicata l’imposta sostitutiva al 26% e non il vecchio regime Irpef. Questo per effetto di una possibile lacuna all’interno del regime transitorio introdotto dalla legge di Bilancio. È il tema principale che emerge dai quesiti in materia al Forum di Telefisco e su cui per ora non è arrivato alcun chiarimento dalle Entrate. 
L’articolo 1, comma 1005, della legge 205/2017 dispone, infatti, che l’estensione del campo d’applicazione della ritenuta d’imposta del 26% agli utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa su partecipazioni qualificate opera per quelli percepiti dal 1° gennaio 2018. Il successivo comma 1006 reca un regime transitorio, per le distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017: se le distribuzioni sono deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, si continuano ad applicare le disposizioni previgenti, che comportano il concorso dell’utile alla formazione del reddito complessivo imponibile in misura variabile (40%, 49,72% o 58,14%) in funzione dell’anno di formazione dell’utile (decreto Mef del 26 maggio 2017). Incidentalmente si ricorda che gli utili provenienti da società estere a fiscalità privilegiata non quotate continuano a dover essere compresi nel reddito complessivo imponibile per il loro intero ammontare. 
Se l’applicazione del regime transitorio avesse riguardato tutti i dividendi la cui distribuzione sia stata deliberata fino al 31 dicembre 2022, non sarebbe sorto alcun problema. Ma il legislatore ha limitato (non si sa quanto consapevolmente) il campo di applicazione del regime transitorio ai dividendi deliberati «dal 1° gennaio 2018» al 31 dicembre 2022 creando così una combinazione di regole incoerente, perché la sospensione del nuovo regime opera solo per i dividendi deliberati dall’entrata in vigore della legge e non per quelli deliberati in precedenza, mentre sarebbe logico che, anche per questi ultimi, a maggior ragione, si considerasse “cristallizzato” il vecchio regime. 
Possibile interpretazione 
Forse il legislatore ha semplicemente pensato che l’applicazione del vecchio regime alle delibere precedenti all’entrata in vigore della norma fosse scontata e che quindi non fosse necessario estendervi l’applicazione del regime transitorio. Del resto, in seguito alla delibera di distribuzione sorge un diritto di credito del socio nei confronti della società. Sul punto oltre all’Oic 21 (paragrafo 58) e alla risoluzione 260/E/2002, va ricordata la sentenza 10030/2009 della Cassazione in cui viene addirittura presunto che i dividendi deliberati e non corrisposti si trasformino in un finanziamento alla società suscettibile di produrre interessi. 
Plusvalenze 
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Come da ultimo ricordato nella circolare 19/E del 2014, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. Pertanto, qualora prima del 1° gennaio 2019 il contribuente percepisca somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° gennaio 2019, le relative plusvalenze saranno tassabili con l’aliquota del 26% vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata. Per contro, se la cessione a titolo oneroso si sarà perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2019, la plusvalenza sarà tassata con il vecchio regime anche se il corrispettivo sarà percepito in tutto o in parte dal 2019 .
Fonte: Il sole 24 ore autore Marco Piazza

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