Nuovi semplificati: dal regime di cassa a quello ordinario e la gestione delle rimanenze

Il passaggio al regime misto di cassa/competenza disciplinato dall’art. 66 del TUIR, cioè improntato alla cassa utilizzando la terminologia dell’Agenzia delle entrate, ha dato luogo più a problemi che a vantaggi. I contribuenti in contabilità semplificata sono comunque tenuti a “monitorare” il valore delle rimanenze per molteplici ragioni.
Il “monitoraggio” è obbligatorio due ordini di ragioni. In primis, per le imprese che svolgono un’attività di vendita di beni, il valore delle rimanenze continua a rappresentare un elemento essenziale al fine di contrastare il sommerso. Durante le attività di verifica risulta di indubbia utilità la verifica del costo del venduto pari al valore delle rimanenze iniziali, aumentato degli acquisti al netto delle rimanenze finali. Sulla base di tale valore i verificatori potranno determinare la percentuale di ricarico al fine di accertare eventuali ricavi conseguiti in “nero”.
Il secondo motivo della rilevanza del dato delle rimanenze è collegato alla possibilità di scegliere un diverso criterio di determinazione del reddito rispetto a quello naturale/semplificato. L’imprenditore potrebbe, ad esempio, optare per la tenuta della contabilità ordinaria determinando il reddito secondo il criterio di competenza “puro”. In tale ipotesi sorge l’esigenza di imputare al conto economico, all’inizio del periodo di imposta in cui il reddito viene determinato con i criteri ordinari, le rimanenze iniziali. Ciò anche laddove la “voce” rimanenze non abbia concorso alla determinazione del reddito dell’esercizio precedente allorquando il risultato di esercizio sarà stato determinato secondo la disciplina per i contribuenti “semplificati” ex art. 66 del TUIR.Il monitoraggio delle rimanenze nella dichiarazione dei redditi – All’interno del modello dei Redditi 2018, ed in particolare nel quadro RG utilizzabile dalle imprese individuali e dalle società di persone, è stato aggiunto il nuovo rigo RG38. Tale rigo deve essere utilizzato per il “monitoraggio” delle rimanenze finali. A tal fine, cioè per applicare i nuovi criteri di determinazione del reddito di cui al citato art. 66 del TUIR sono stati eliminati, tra l’altro, i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente).
Gli studi di settore – Il passaggio da un sistema fondato sull’applicazione del principio di competenza puro ad un sistema improntato alla cassa richiederà, al fine della stima dei valori di congruità, l’applicazione di specifici correttivi. Ciò al fine della corretta applicazione degli studi di settore. Per tale motivo, come precisato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25090/2018 del 31 gennaio 2018, i “nuovi” modelli relativi agli studi di settore ed applicabili al periodo d’imposta 2017 continueranno a richiedere l’indicazione dei valori delle rimanenze.
L’annotazione del valore delle rimanenze nei registri Iva – Non è stato formalmente abrogato l’art. 9, comma 1, lett. b del D.L. n. 69/1989 che impone ai contribuenti in contabilità semplificata di annotare il valore delle rimanenze nei registri Iva. L’operazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal proposito deve essere ancora osservato come tale valore può essere utile al fine di tenere “traccia” delle rimanenza ogniqualvolta che il contribuente esca dal regime semplificato per entrare in quello ordinario e viceversa.
La Circolare n. 11/E del 2017 – Secondo quanto previsto dalla disciplina in rassegna le rimanenze finali al 31 dicembre 2016 devono essere imputate quale costo in un’unica soluzione all’inizio dell’anno 2017. Invece, non parteciperanno alla determinazione del reddito le merci in magazzino al 31 dicembre 2017. I problemi nascono allorquando il contribuente decida di uscire dalla contabilità semplificata per cassa per entrare nel sistema – in contabilità ordinaria – che consente l’applicazione del principio di competenza puro. In tal caso si applicano le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con il documento di prassi in rassegna.
Secondo le indicazioni fornite dal documento di prassi, è necessario distinguere le rimanenze di merci il cui costo è stato considerato in deduzione in base al principio di cassa nell’anno 2017. In tal caso gli acquisti effettuati, anche se invenduti, partecipano alla determinazione del reddito nell’anno di pagamento. Invece, gli acquisti effettuati nell’anno 2017 il cui corrispettivo non è stato ancora pagato, assumono valore come rimanenze iniziali all’inizio dell’anno successivo, allorquando il contribuente determina il reddito in base ai criteri ordinari. Ad esempio si consideri il caso in cui il contribuente ha acquistato al termine dell’anno 2017, quando determinava il reddito in base alla contabilità semplificata, merci per un importo di 50.000 euro. Si supponga ancora che l’acquisto della merce sia stato pagato per soli 20.000 euro. Invece la parte residua, il cui costo di acquisto ammonta a 30.000 euro non è stata ancora pagata.
Il costo relativo alle merci, il cui pagamento è già avvenuto nell’anno 2017, ed è stato già considerato in deduzione, non deve entrare nelle rimanenze iniziali del 2018. Ciò al fine di evitare una duplicazione di deduzione. Invece la merce la cui fornitura non è stata pagata entro il 31 dicembre 2017, deve entrare nelle rimanenze iniziali all’inizio dell’anno successivo al fine di salvaguardare la deduzione del costo. In questo caso l’onere fiscalmente deducibile ammonta a 30.000 euro. Nel caso in cui le merci acquistate non fossero considerate tra le rimanenze iniziali al 1 gennaio 2018, il contribuente perderebbe il diritto alla deduzione del predetto onere.
Deve però osservarsi che a seguito dell’adozione della contabilità ordinaria, avente efficacia anche ai fini civilistici, il contribuente che al termine dell’esercizio 2017 ha un “invenduto” pari a 50.000 euro, deve imputare lo stesso (come rimanenze iniziali) all’inizio dell’esercizio successivo. Tuttavia, secondo le indicazioni precedentemente fornite la quota fiscalmente deducibile, ai fini della determinazione del reddito imponibile, ammonta a 30.000 euro. Presumibilmente il contribuente dovrà operare una variazione in aumento del reddito imponibile per un importo corrispondente a 20.000 euro, già considerato in deduzione ai fini fiscali nell’anno precedente.
Il medesimo principio deve essere considerato dai contribuenti che determinano il reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In tale ipotesi non è rilevante l’avvenuto pagamento, ma la registrazione ai fini Iva. Ad esempio, se le merci acquistate nel 2017, non sono state vendute al termine dell’esercizio, e la registrazione ai fini Iva è stata effettuata nello stesso anno, il valore delle predette giacenze non assumerà mai rilievo nel successivo anno 2018. Ciò al fine di evitare la duplicazione della deduzione del costo. Allo stesso modo le merci acquistate nell’anno 2017, la cui fattura sarà registrata nel 2018, ed in particolare entro il 30 aprile per non perdere la detrazione dell’Iva, dovranno essere considerate quali rimanenze iniziali per i contribuenti che determinano il reddito secondo i criteri ordinari. Diversamente, non considerando il costo di acquisto né nel 2017, né nel successivo anno 2018, il contribuente risulterebbe penalizzato.
Autore: Nicola Forte. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

Commenti