E-fattura, riserva per gli intermediari

Possibile avvalersi di fornitori terzi per emissione, invio e ricezione dei documenti
Garantita agli intermediari abilitati del fisco l’esclusiva per le attività di consultazione ed estrazione delle fatture dei propri clienti e la preregistrazione dei cessionari/committenti. Al contrario, l’emissione, la trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche potranno essere realizzate avvalendosi anche di qualsiasi soggetto terzo che fornisca tali servizi. Nell’interazione con il Sistema di interscambio, analogamente a quanto già disegnato per le fatturepa, l’intermediario è colui che invia o riceve i file fattura per conto dell’operatore economico. Il provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018 al punto 5.1. chiarisce infatti come il cedente/prestatore può trasmettere al Sistema di interscambio le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Analogamente il cessionario/committente può ricevere da SdI i file in formato xml attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore l’indirizzo telematico, e cioè il codice destinatario o l’indirizzo Pec dell’intermediario stesso oppure indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione a Sdi. Gli intermediari sia per la trasmissione che per la ricezione possono essere anche soggetti diversi da quelli abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998. Tuttavia la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, messi a disposizione nell’area riservata del servizio web dell’agenzia delle Entrate, oltre che dei dati delle operazioni transfrontaliere restano di esclusiva competenza degli intermediari abilitati, previa delega loro conferita da cedente/prestatore o da cessionario/committente. Gli stessi intermediari abilitati sono inoltre gli unici a poter utilizzare, per loro dei loro clienti cessionari/committenti, il servizio di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico per la ricezione dei file fattura. Per fornire un servizio completo ai propri clienti, comprensivo non solo delle fasi di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture ma anche di consultazione e di registrazione al Sdi, gli intermediari non abilitati dovranno quindi interagire con intermediari abilitati ponendo in essere un complesso meccanismo di deleghe. Nella gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione avvalersi di intermediari, siano essi abilitati o meno, assicura indubbi vantaggi ai contribuenti, i quali possono infatti delegare a un soggetto terzo tutte quelle attività di normalizzazione dei file da trasmettere nel formato richiesto da Sdi, di gestione delle ricevute di scarto o accettazione dal sistema, di monitoraggio e di risoluzione di eventuali problemi, compresa l’alimentazione delle anagrafiche dei clienti e le comunicazioni da inviare loro in caso di impossibilità tecnica nel recapito delle fatture.
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento definiscono l’intermediario come qualsiasi soggetto terzo, incaricato con apposita delega dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente di emettere o trasmettere o ricevere per proprio conto le fatture elettroniche veicolate dal Sdi. 
Nell’occuparsi delle fasi di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico di ricezione dei documenti nonché di consultazione e di acquisizione di fatture elettroniche, duplicati informatici e dati delle operazioni transfrontaliere, il provvedimento ai punti 5.3. e 5.4. riserva tuttavia le relative attività direttamente ai contribuenti ovvero agli intermediari abilitati individuati dall’articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998. Si tratta perciò dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.
Senza trascurare gli ulteriori benefici che si possono avere nel caso in cui il canale telematico di invio della fattura elettronica coincide con quello di ricezione. In questa ipotesi, infatti, per la ricezione del file può essere utilizzato un flusso semplificato.
Fonte: Il sole 24 ore Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

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