Esito dell’e-fattura entro 5 giorni

Il sistema di interscambio prima di tutto controlla le informazioni obbligatorie.
L’eliminazione delle cosiddette “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura), sia per i soggetti passivi Iva che per i consumatori finali, costituisce una delle principali semplificazioni introdotte, in materia di esiti, nei provvedimenti dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Questa semplificazione, che riguarda, almeno per ora, solo la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, consente di riportare il contraddittorio tra le parti nell’ambito dei normali rapporti commerciali senza impatti sui processi aziendali per i quali il termine di 15 giorni per rifiutare le fatture non sempre era compatibile con le analisi e le verifiche necessarie nella gestione del ciclo passivo. Inoltre, esclude che attraverso il rifiuto il cliente potesse discrezionalmente intervenire, tra l’altro, sui termini di pagamento delle transazioni. 
I provvedimenti ridisegnano comunque tutti i meccanismi con cui lo Sdi (sistema di interscambio) notifica ai contribuenti l’esito della trasmissione di una fattura elettronica. 
In primo luogo, per la corretta emissione delle fatture ai fini fiscali assume fondamentale importanza la “ricevuta di scarto”. Infatti, prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario lo Sdi effettua una serie di controlli che riguardano la presenza delle informazioni obbligatorie (ad esempio, l’esistenza nell’anagrafe tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta indicata in fattura). A seguito del mancato superamento di tali controlli la fattura è scartata dallo Sdi e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una “ricevuta di scarto”. In tal caso, la fattura è considerata non emessa. Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte dello Sdi non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa allo Sdi. I tempi di elaborazione possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche.
Viceversa, in caso di superamento dei controlli lo Sdi restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file. Se il canale di recapito è individuato, lo Sdi trasmette la fattura elettronica al soggetto ricevente e se la trasmissione ha avuto esito positivo, lo Sdi invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica e mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cessionario/committente. Al contrario, se non è stato possibile individuare un canale di recapito lo Sdi rende disponibile la fattura nell’area riservata del cessionario/committente e invia al soggetto trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell’area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente. Questa ricevuta viene inviata o nel caso in cui , pur essendo individuato un canale di recapito, questo non è possibile per cause tecniche (ad esempio casella Pec piena o canale non attivo).
Quando il cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, l’informazione di tale data è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza.
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosario Farina Benedetto Santacroce
Avviso in caso di mancato recapito
I diversi esiti veicolati dallo Sdi a seguito della trasmissione delle fatture richiedono comportamenti diversi e reazioni immediate a cura del cedente /prestaore ovvero del cessionario/committente.
Il provvedimento di attuazione della fattura elettronica del 30 aprile 2018 conferma che la fattura si intende emessa nel momento in cui ha superato i controlli formali previsti e quindi in presenza di una ricevuta di scarto il documento fiscale non si può considerare valido. In tali casi il cedente/prestatore può effettuare una nota di variazione contabile valida ai fini interni senza trasmettere la stessa allo Sdi per rettificare la registrazione della fattura di solito contestuale alla produzione dei documenti nei sistemi gestionali. In questo caso il cessionario non ha ricevuto alcun documento fiscale dallo Sdi e quindi non effettuerà nessuna registrazione contabile in attesa di ricevere il documento corretto.
Nel caso di ricevuta di consegna trasmessa dallo Sdi, l’operazione ai fini fiscali è da intendersi positivamente conclusa e quindi non è necessario effettuare azioni aggiuntive rispetto ai normali processi contabili e gestionali.
Nel caso di ricevuta di mancato recapito il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario soggetto passivo Iva, utilizzando canali alternativi allo Sdi, che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area web riservata delle Entrate. Tale comunicazione va effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica per consentire una ricerca puntuale al cliente della fattura messa a disposizione. Fra l’altro tale comunicazione può essere inserita nei normali processi di notifica del credito. Per il cessionario, soggetto passivo Iva, tale comunicazione è necessaria in quanto, ai soli fini della detraibilità Iva, la data di ricezione è la data di presa visione della stessa sul sito web delle Entrate da parte del cessionario/committente e non dalla data di ricezione del documento inviato per altri canali dal cedente. Il cessionario può limitare i casi di mancato recapito utilizzando il sistema di preregistrazione che consente di collegare direttamente il canale di recapito univoco con la propria partita Iva.
Nel caso di fatture trasmesse ai consumatori o ai soggetti rientranti nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, il cedente/prestatore può comunicare – anche contestualmente alla trasmissione a mezzo Sdi – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web delle Entrate. 

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