E-fattura, in caso di scarto riemissione con la vecchia data

Circolare di Confindustria analizza i pareri informali resi dall’Agenzia
La trasmissione entro le 24 del giorno di effettuazione non ha valore perentorio
In caso di scarto della fattura elettronica da parte del sistema d’interscambio (Sdi), il documento rinviato corretto dovrebbe avere la stessa data e lo stesso numero di quello scartato. Inoltre, la trasmissione allo Sdi della fattura entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione non è un termine perentorio, ma un’indicazione di massima. Infine, per l’entrata in vigore dal 1° luglio dell’obbligo di fatturazione elettronica dei carburanti si auspica che i primi 6 mesi siano considerati di sperimentazione, disapplicando le relative sanzioni. 
Sono tre delle numerose precisazioni contenute nella circolare di Confindustria dell’8 giugno, dedicata alla fatturazione elettronica tra privati. La circolare, ripercorrendo le specifiche tecniche e il relativo provvedimento del 30 aprile 2018 dell’Agenzia, sottolinea i profili su cui la stessa Agenzia si è pronunciata in modo ufficioso negli incontri tenuti nelle settimane scorse del forum italiano della fattura elettronica. Confindustria nel suo documento sollecita più volte le Entrate a trasformare i pareri informali in documenti di prassi.
La trasmissione allo Sdi di una fattura elettronica determina in modo automatico l’effettuazione di alcuni controlli che possono generare uno scarto. Lo scarto ha come diretta conseguenza che la fattura si intende non emessa. Proprio per questo l’operatore deve monitorare con attenzione la notifica di scarto dello Sdi. In effetti, Confidustria cerca di comprendere se il nuovo documento deve avere la stessa data e lo stesso numero progressivo, quali sono gli effetti che si generano per l’emissione e l’esigibilità dell’imposta e se da tale comportamento derivino sanzioni. 
La circolare sottolinea che la nuova fattura trasmessa allo Sdi dopo lo scarto dovrebbe avere stessa data e stesso numero progressivo. Questa soluzione risponde alle regole imposte dall’Iva sulla tempistica della data di emissione delle fatture ed è coerente con i meccanismi che sorvegliano elettronicamente la corretta trasmissione. Sotto il primo profilo, l’emissione del nuovo documento con la stessa data fa sì che la fattura rispetti il principio che la data di emissione del documento deve coincidere con la data di effettuazione dell’operazione. 
Sotto il profilo telematico, la soluzione è anche coerente con la procedura informatica che gestisce lo Sdi. Dopo la riemissione, lo Sdi effettua i controlli di rito su conformità e coerenza dei dati contenuti nel formato Xml e provvede allo scarto del documento o, se è tutto a posto, recapita la fattura al cliente o la mette a disposizione di quest’ultimo. Se scarta la fattura, il sistema provvede a notificare lo scarto. A questo punto l’emittente rivede il processo, corregge gli errori e riemette il documento. 
La fattura scartata si considera non emessa ed è quindi inesistente sul piano Iva. L’operatore emette il nuovo documento con la stessa data e lo stesso progressivo. Il documento viene nuovamente sottoposto ai controlli, li supera e la fattura viene recapitata al cliente. Sul piano della procedura informatica la data è coerente con il sistema perché la prima data di presa in carico del documento è tracciata e dimostra la continuità della seconda fattura con la prima. 
La circolare di Confindustria
Benedetto Santacroce

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