E-fattura, la data di emissione detta i tempi dell’«immediata»

La circolare 13/E conferma che la trasmissione allo Sdi può essere fatta in ritardo
L’esigibilità dell’imposta segue il momento in cui è avvenuta l’operazione
La tempistica di emissione e di gestione della liquidazione dell’Iva è direttamente collegata al momento di effettuazione dell’operazione, ma la trasmissione al sistema di interscambio può avvenire, per specifici motivi di processo, anche con qualche giorno di ritardo e non dà luogo a sanzioni. Questo è il principio espressamente previsto dalla circolare 13/E/2018 dell’agenzia delle Entrate che ha consolidato i principi già esposti in materia dalla circolare 180/E/98 con cui l’Agenzia aveva stigmatizzato che l’eventuale invio in ritardo della fattura, nel rispetto della corretta liquidazione dell’imposta con il momento di effettuazione dell’operazione, costituiva violazione di natura formale. 
Il principio nell’attuale e futuro contesto della fatturazione elettronica trova sicuramente una maggiore forza, a prescindere dal fatto che l’Agenzia si sia premurata di indicare che tale non punibilità è collegata a una imprecisata prima applicazione delle disposizioni. Andando per ordine, la circolare con una specifica risposta affronta in successione due temi: da una parte, l’emissione in caso di fattura differita e, dall’altra, l’emissione di fattura immediata. 
Ancor prima di affrontare le due situazioni, il documento di prassi dell’Agenzia sottolinea che l’avvento della fattura elettronica non ha in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti di certificazione dei corrispettivi che restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione. Vale a dire, ad esempio, per una cessione di beni il momento di consegna o spedizione del bene stesso. 
Ovviamente, in caso di fattura differita, l’articolo 21 comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972 ammette la possibilità, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi (in presenza di determinate condizioni) di emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oggetto della transazione. In questo caso l’esigibilità dell’imposta segue comunque il momento di effettuazione dell’operazione e quindi l’Iva va liquidata con riferimento al mese o al trimestre di effettuazione dell’operazione stessa. 
Nel caso invece di fatturazione immediata, l’emissione della fattura deve avvenire entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Per emissione s’intende, in caso di fatturazione elettronica, la trasmissione della fattura al cliente. Non è improbabile, sottolinea la circolare, che il processo legislativamente disegnato per la gestione di una fattura elettronica determini che il predetto termine non venga sempre rispettato. Proprio in ragione di tale situazione il provvedimento dell’Agenzia n. 89757 del 30 aprile 2018 ha specificato che la data di emissione della fattura è la data riportata nel campo «data» della sezione «dati generali» del file. In altre parole, la data di emissione è la data fattura. Pertanto l’invio della fattura, anche per i problemi che sorgono in relazione ai controlli che vengono effettuati dallo Sdi, può giungere al cliente anche con uno specifico ritardo. 
L’Agenzia aggiunge che il processo di adeguamento tecnologico può portare un ritardo anche nell’invio del documento allo Sdi. Questo ritardo, che deve essere minimo, deve comunque non pregiudicare, rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, la corretta liquidazione dell’imposta. Questa condizione comporta la non punibilità dell’emittente in quanto il ritardo non incide sulla determinazione e sul versamento dell’imposta e non arreca pregiudizio all’azione di controllo del fisco (articolo 6, comma 5 bis, del Dlgs 472/97).
Proprio sulla base di queste motivazioni ci sembra pleonastico il riferimento dell’Agenzia al fatto che la punibilità si applicherebbe solo in fase di prima applicazione, perché è chiaro che la violazione ha natura solo formale (in conformità a quanto evidenziato dalla circolare 180/E/1998) e che il ricorso, anche se in ritardo, all’invio della fattura elettronica allo Sdi non può di per sé mai arrecare un danno all’attività di controllo del fisco. Quindi, in tali situazioni si ritiene che il ritardo sia sempre da annoverarsi tra gli errori meramente formali e, in quanto tali, non sanzionabili.
Fonte: Il sole 24 ore autore Alessandro Mastromatteo  Benedetto Santacroce
In caso di scarto tre vie per la nuova emissione
Riformulazione da riferire sempre a data e numero del documento respinto
Fattura elettronica in luogo di quella scartata da emettersi con identica data e numerazione entro cinque giorni dal ricevimento della notifica di scarto: questa la regola operativa preferita dall’agenzia delle Entrate per documentare l’operazione effettuata secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018. In alternativa, ma comunque entro lo stesso termine di cinque giorni, quando il sistema contabile non permette di riemettere un nuovo documento con medesima data e numerazione del precedente, il contribuente può generare una nuova fattura con data e numero diversi a condizione che risulti un collegamento con il documento scartato oppure ricorrere a una specifica numerazione da cui sia evidente la natura di documento rettificativo del precedente. 
La fattura elettronica è validamente emessa quando ogni file della stessa o del lotto trasmesso con un unico invio supera i controlli, di cui all’appendice 1 delle specifiche tecniche al provvedimento del 30 aprile 2018, effettuati dallo Sdi prima dell’inoltro al destinatario. In caso contrario, e comunque entro cinque giorni dalla trasmissione del file allo Sdi, viene restituita al soggetto trasmittente, che potrebbe essere diverso dal cedente o prestatore, una notifica di scarto sul medesimo canale con cui il file è stato inviato. 
Lo scarto può aversi anche nell’ipotesi in cui, pur in presenza di una fattura formalmente corretta, sia stato indicato un codice destinatario inesistente. La fattura si ha in questi casi per non emessa: se il cedente/prestatore ha già registrato contabilmente il documento, dovrà procedere ad una nota di variazione interna enza trasmettere alcuna nota di variazione allo Sdi. In base ai principi generali circa la tenuta di una ordinata contabilità e alla identificazione univoca del documento, la fattura scartata andrebbe preferibilmente emessa, e quindi in altri termini nuovamente inviata tramite Sdi, entro cinque giorni dalla notifica di scarto, con la data e il numero del documento originario. 
Se il sistema gestionale dell’emittente non permette di emettere il nuovo documento con identici numero e data di quello scartato, oltre a dovere liquidare comunque correttamente l’imposta in ragione dell’operazione effettuata, il contribuente può attribuire al file da trasmettere un nuovo numero e data, purché coerenti con gli ulteriori documenti nel frattempo emessi. Deve essere tuttavia resa evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta, garantendo un collegamento alla precedente fattura scartata dallo Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna. In alternativa si può attribuire al documento una specifica numerazione da cui risulti che si tratta di un documento rettificativo del precedente, ad esempio numerandolo con una lettera apposita e inserendole in un apposito registro sezionale.



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