Bonus pubblicità 2018

L’IDENTIKIT  LE MODALITÀ
Anni successivi al 2018 (dal 1° al 31 marzo)
Per gli anni successivi al 2018, i soggetti interessati presentano dal 1° marzo al 31 marzo la domanda telematica di fruizione del beneficio (una “prenotazione” riferita agli investimenti dell’anno in corso) su apposita piattaforma
Modello di comunicazione
Il modello sarà definito con provvedimento amministrativo del dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE
Soggetti interessati
Dati identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo
Costo investimenti dell’anno
Costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno, sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive (di fatto, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media)
Percentuale ed incremento 
Misura percentuale e ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con:
• il raffronto con l’anno precedente;
•la distinta evidenza per ciascuno dei due fondi indicati nell’articolo 4, comma 1 
Credito d’imposta richiesto
Ammontare del credito d’imposta richiesto per ciascuno dei due fondi indicati nell’articolo 4, comma 1
EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE
Elenco dei richiedenti 
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con:
•l’indicazione della percentuale di riparto, che sarà provvisoria  in caso
di insufficienza delle risorse stanziate;
•l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale 
Credito fruibile
L’ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Ad oggi non è indicato un termine
Dichiarazione dei redditi 
Il credito d’imposta è indicato:
•nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati; 
•nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino alla conclusione dell’utilizzo del beneficio
Soggetti con periodo d’imposta non solare
I soggetti con periodo d’imposta non solare indicano il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare
Fonte: Il sole 24 ore

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