Bonus pubblicità, compensazioni solo dopo il riparto definitivo

Il conteggio del beneficio avviene secondo le regole generali di competenza
Il Dpcm 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 170 del 24 luglio, attua il credito d’imposta riconosciuto, a regime, dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In particolare, il Dpcm si focalizza sui seguenti argomenti: soggetti beneficiari, investimenti ammissibili ed esclusi, limiti e condizioni dell’agevolazione, procedura e modalità di concessione, effettuazione dei controlli, revoca e recupero dell’agevolazione. Ad integrazione degli argomenti trattati sul Sole 24 Ore di ieri, approfondiamo gli aspetti fiscali, contabili e procedurali.
Aspetti fiscali 
Dal punto di vista fiscale, si ricorda che nel conteggio del beneficio le spese per l’acquisto di pubblicità si considerano sostenute secondo le regole generali di competenza previste dall’articolo 109 del Tuir, che saranno quindi applicabili anche nelle (non frequenti) ipotesi in cui esse siano capitalizzate (si veda più avanti per gli aspetti contabili): si tratta peraltro di un principio ormai consolidato nell’ambito delle agevolazioni fiscali quali, ad esempio, il patent box o il credito d’imposta per le attività di Ricerca e sviluppo. Poiché la norma non prevede nulla in proposito, si ritiene che il credito d’imposta sia tassato ai fini Ires e Irap. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ed è concesso nel limite massimo complessivo dello stanziamento di spesa stabilito dalla legge; pertanto, il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Da ciò consegue che il credito sarà utilizzabile solo dopo che sarà annunciata, a cura delle competenti autorità, la percentuale definitiva di ripartizione tra i richiedenti.
Per quanto attiene gli aspetti dichiarativi riferiti ai costi ammissibili sostenuti nel 2017, date le tempistiche degli adempimenti consistenti nell’istanza di prenotazione e nelle conseguenti comunicazioni di spettanza del credito a cura delle competenti autorità, andrà chiarito come compilare il quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi per il 2017, considerato che esso deve essere presentato entro il 31 ottobre 2018.
I controlli 
L’articolo 6 del Dpcm disciplina i controlli e le cause di revoca dell’agevolazione. In base al comma 1, la Presidenza del consiglio dei ministri effettua le verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni di legge per beneficiare dell’agevolazione, in mancanza delle quali provvede alla revoca del contributo. 
Le verifiche sono condotte tenendo conto dei criteri che massimizzano il rapporto costo-risultato. Tra questi criteri è inclusa la misura del beneficio concesso: questa esplicita indicazione costituisce senz’altro una novità nell’ambito dei controlli.
In ogni caso, l’articolo 4, comma 2 del Dpcm 90/2018 prevede un sorta di controllo preventivo sull’effettuazione delle spese che originano il beneficio, che deve risultare da un’attestazione rilasciata:
dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3 del Dlgs 241/1997, legittimati ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero; 
dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. 
Il trattamento contabile 
I costi di pubblicità devono essere spesati nella voce B7 del conto economico, come previsto dall’Oic 12.
Tuttavia, secondo il principio contabile Oic 24, tali costi possono essere capitalizzati nella voce BI1 «costi di impianto e di ampliamento» dello stato patrimoniale, se rispettano i due requisiti previsti dai paragrafi 41-43 dello stesso Oic 24, ovvero qualora:
siano sostenuti in modo non ricorrente; 
esista un rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Emanuele Reich Franco Vernassa

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